Luca Failla (in foto), founding partner di LabLaw, con Elisabetta Cassaneti, ha difeso con successo Adecco Italia, società internazionale attiva nel settore del mercato del lavoro e della intermediazione dei servizi al lavoro, in un contenzioso in Cassazione riguardante l’accertamento della legittimità dell'opzione in favore del datore di lavoro all’utilizzo del patto di non concorrenza sottoscritto da un proprio dipendente.
Nello specifico, l'ex dipendente aveva reclamato ed ottenuto dai precedenti giudici di merito il pagamento della indennità di non concorrenza pattuita ex art. 2125 c.c., invocando la nullità dell’opzione rilasciata unilateralmente in favore di Adecco - sebbene dalla stessa non esercitata - e collegata al patto di non concorrenza originariamente sottoscritto.
Con la sentenza n. 25462/2017 la Cassazione, accogliendo le tesi difensive sostenute da Luca Failla e ribaltando l'orientamento di merito di cui ai precedenti gradi di giudizio sempre favorevoli al lavoratore, ha affermato la legittimità e validità della opzione unilaterale rilasciata in favore del datore di lavoro, precisando che a differenza della facoltà di recesso unilaterale dal patto di non concorrenza da considerarsi illegittima in violazione dell’art. 2125 c.c, l’opzione si innesta in un contratto ancora non efficace e qualora non esercitata dal datore di lavoro, come nel caso di specie, non fa sorgere alcun diritto all’indennizzo previsto in capo all'ex dipendente in quanto il patto di non concorrenza non può considerarsi perfezionato in assenza dell’esercizio di detta opzione.
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