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LabLaw vince per Petronas Lubricants in Corte di Giustizia Ue

Ribaltata la decisione del Tribunale di Torino che in primo grado aveva ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall’azienda, avendo il manager residenza all’estero

28-06-2018

LabLaw vince per Petronas Lubricants in Corte di Giustizia Ue

 

LabLaw, con il founding partner Luca Failla (in foto), coadiuvato da Giorgio Treglia e da Claudia Marasciuolo ha assistito con successo avanti la Corte di Giustizia della Unione Europea di Lussemburgo Petronas Lubricants Italy società petrolifera malese, in una questione lavoristica.

Con sentenza 21 giugno, nell'ambito di una domanda di pronuncia di interpretazione pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione dell'art. 20, par. 2 del Regolamento Ce n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale sollevata dalla Corte di Appello di Torino sezione Lavoro - dove era pendente la causa principale di impugnazione del licenziamento promossa da un ex manager di alto profilo della convenuta, licenziato mentre era in distacco presso una società estera del gruppo - la Corte di Giustizia della Ue, interpretando le norme del Regolamento Ce n. 44/2001 applicabile ratione temporis, ha accolto la tesi sostenuta da Luca Failla, affermando la giurisdizione del Giudice Italiano a giudicare anche della domanda riconvenzionale svolta dalla società capogruppo e concernente la domanda di crediti restitutori e di risarcimento dei danni arrecati dal manager alla società estera presso cui era distaccato e da questa ceduti, tramite regolare cessione di credito, alla capogruppo italiana dopo la proposizione del giudizio.

Diversamente dal Tribunale di Torino che in primo grado aveva ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall’azienda, avendo il manager residenza all’estero ed invocando la giurisdizione del giudice del paese di propria residenza, secondo i giudici di Lussemburgo - con le conclusioni favorevoli del Procuratore Generale presso la stessa Corte - allorché il datore di lavoro italiano capogruppo sia convenuto avanti ad un giudice italiano in una causa di impugnazione di licenziamento per giusta causa promossa da un proprio ex manager da questi licenziato , è certamente legittimato a svolgere nello stesso giudizio principale avanti al giudice italiano competente per l’impugnazione del licenziamento anche la domanda riconvenzionale contro lo stesso manager, seppure residente all’estero, per danni subiti dalla propria controllata straniera presso cui il manager era distaccato e ciò poiché fatti (il licenziamento ed il risarcimento dei danni) hanno una origine comune e legittimamente debbono essere giudicati nello stesso procedimento dallo stesso giudice.

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LabLaw LucaFailla, ClaudiaMarasciuolo, GiorgioTreglia Petronas Lubricants Italy


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