LabLaw, con il founding partner Francesco Rotondi (in foto) e i partner Alessandro Paone e Giorgio Treglia, ha assistito vittoriosamente Sky Italia nel giudizio d’impugnazione ex art. 28, Statuto dei Lavoratori, promosso dalle organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Uilcom-Uil e Ugl Telecomunicazioni dinanzi al Tribunale del Lavoro di Roma, per chiedere la repressione della condotta antisindacale che la multinazionale dei media avrebbe tenuto in loro danno.
L’azione giudiziale contro Cgil, Uil e Ugl è stata discussa, per Sky, lo scorso 24 maggio da Rotondi e Paone dinanzi al Tribunale del Lavoro di Roma, che con provvedimento pubblicato lo stesso giorno ha respinto le pretese del sindacato rilevando, anzitutto, la carenza di attualità e tempestività dell’azione processuale intentata dalle tre Segreterie Nazionali, rispetto alle quali il Tribunale ha rilevato in giudizio “che, mentre risultano documentate in atti le sollecite, continue richieste d’incontro da parte di Sky alle varie organizzazioni sindacali, le odierne ricorrenti non hanno dimostrato il dovuto riscontro, eventualmente fornito con altrettanta tempestività”.
Fa invece giurisprudenza la statuizione del Tribunale circa l’eccezione sollevata dal sindacato sulla presunta violazione delle norme europee in materia di licenziamenti collettivi, e tale per cui, ad avviso di Cgil, Uil e Ugl, tanto il trasferimento volontariamente accettato dal dipendente quanto una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, rientrerebbero nella nozione comunitaria di licenziamento obbligando le aziende ad attivare le prescritte procedure di legge e di confronto sindacale anche in presenza di tali fattispecie, laddove ne sussistano i noti presupposti numerici (più di 5 licenziamenti in 120 giorni).
Sul punto, il Tribunale ha accolto integralmente la difesa di Sky come articolata dai legali di LabLaw, affermando che “in nessun caso possa qualificarsi come licenziamento la risoluzione consensuale del rapporto fondata su mensilità aggiuntive, che certamente il lavoratore non avrebbe percepito nel caso di recesso unilaterale del rapporto e, in termini più generali, che il licenziamento implichi sempre una manifestazione di volontà esclusivamente datoriale, cui il lavoratore è costretto suo malgrado a “soggiacere”, concludendo nel senso che “il Tribunale ritiene vi sia una sostanziale incompatibilità tra il provvedimento espulsivo del datore di lavoro e qualsivoglia altro mutamento del rapporto, concordato tra le parti, anche al fine di evitare il suddetto recesso unilaterale anticipato”.
Anche nel giudizio di merito proposto ex art. 28 S.L. dai principali sindacati del comparto Radio Televisivo, quindi, viene ribadita la correttezza di Sky nella procedura di riorganizzazione che, azionata oramai a gennaio 2017 con comunicato dell’Ad della società, Andrea Zappia, ha portato alla implementazione di un piano di revisione della struttura aziendale con la creazione dello studio giornalistico presso la sede milanese dell’azienda, e conseguente riduzione della presenza romana della redazione di SkyTG24.
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