L'ANTITRUST AVVIA INDAGINE SU DODICI CONSIGLI DELL'ORDINE

11-01-2012

L'ANTITRUST AVVIA INDAGINE SU DODICI CONSIGLI DELL'ORDINE

Nel pieno della bufera liberalizzazioni, dall'Antitrust arriva uno dei colpi più duri all'ordine degli avvocati. Era dai tempi delle bacchettate del duo Amato-Monti che l'attacco non era così diretto. Oggi, in tarda serata, è arrivata la notizia che l'Authority presieduta da Giovanni Pitruzzella (nella foto) ha avviato un’istruttoria per verificare se dodici Ordini degli avvocati stiano ostacolando l’esercizio della professione in Italia da parte di colleghi qualificati in un altro Stato dell’Unione Europea, ponendo in essere intese restrittive della concorrenza. Si tratta di una materia da lungo tempo oggetto di contrasti. E probabilmente marginale nel quadro delle stesse regole concorrenziali. Ma la mossa dell'Antitrust, per tempistica e durezza, lancia un messaggio chiaro all'ordine.
Nel dettaglio, secondo l’Autorità, le prassi seguite dagli Ordini al centro dell’istruttoria (Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto e Sassari) sarebbero discordanti dai criteri imposti dal diritto comunitario.
L’istruttoria è stata avviata alla luce di due segnalazioni, effettuate da un avvocato che aveva conseguito il titolo in Spagna e dall’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti, che rappresenta i possessori di titolo di laurea in giurisprudenza e chi ha acquisito l’abilitazione alla professione di avvocato in ambito comunitario.   
Secondo le due denunce, gli Ordini segnalati hanno posto ostacoli all’iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli ‘avvocati stabiliti’, in violazione di una direttiva comunitaria recepita in Italia dal decreto legislativo n. 96 del 2001. Il decreto consente l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato ai cittadini degli Stati membri in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato, conseguito nel Paese di origine. Il professionista che voglia esercitare in Italia deve iscriversi alla sezione speciale, potendo così esercitare sia pur con alcune limitazioni. Unica condizione è che il professionista sia iscritto presso la competente organizzazione professionale dello Stato d’origine. Successivamente, dopo tre anni di esercizio regolare ed effettivo nel Paese ospitante, l’avvocato può iscriversi all’albo degli avvocati ed esercitare la professione di avvocato senza alcuna limitazione.
I comportamenti degli Ordini, che potrebbero costituire intese restrittive della concorrenza finalizzate a escludere dal mercato professionisti abilitati nel resto dell’Unione, sono peraltro oggetto di valutazione anche della Commissione Europea, che l'Autorità intende affiancare con l'utilizzo dei propri poteri antitrust verso gli Ordini stessi.


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