LE RESPONSABILITA’ NELLA VENDITA ONLINE DI PRODOTTI DIGITALI CONTRAFFATTI

Avv. Simona Lavagnini, Avv. Alessandro Bura

03-09-2018

LE RESPONSABILITA’ NELLA VENDITA ONLINE DI PRODOTTI DIGITALI CONTRAFFATTI

È diffusa la commercializzazione online, tramite siti vari – anche di asta o assimilabili – di prodotti digitali contraffatti, che il titolare dei diritti fa fatica a contrastare, prevalentemente a causa della difficile identificabilità dei soggetti agenti, che si schermano dietro le politiche di anonimato di alcuni ISP. Quali sono le azioni possibili per difendere efficacemente i propri diritti?

TUTTO IL TESTO DISPONIBILE IN PDF A FINE ARTICOLO.

Capita spesso che il titolare di un’opera dell’ingegno famosa (anche contraddistinta da un marchio altrettanto noto) individui soggetti che commercializzano i propri prodotti digitali contraffatti, tramite i servizi della società dell’informazione. Si pensi per esempio al caso di un titolare di diritti su di un famoso software, che scopra su di un sito di aste l’offerta di un terzo non autorizzato, che prometta di trasferire il software via mail o di consentirne altrimenti lo scaricamento, previo pagamento di un prezzo (di solito molto inferiore a quello del prodotto originale). In taluni casi i soggetti che presentano queste offerte si qualificano come “consumatori” che intendono vendere beni usati (o simili prodotti), e si registrano presso siti di aste e similari, abusando di tale errata qualificazione. Questi soggetti riescono poi in realtà a vendere quantitativi ingenti di prodotti, ben diversi e superiori rispetto ai quantitativi di beni usati che un consumatore potrebbe ragionevolmente possedere. In queste circostanze la violazione dei diritti di proprietà intellettuale è generalmente ben evidente, così che dal punto di vista giuridico non vi possono essere dubbi circa la concedibilità di misure cautelari come il sequestro, l’inibitoria e l’ordine di pubblicazione (cui potrebbero seguire, secondo i principi generali, azioni nel merito di vario contenuto). 
Esistono tuttavia in questi casi alcune rilevanti criticità, che hanno a che fare con l’identificabilità del soggetto agente, al quale l’ISP consente di registrarsi al servizio della società dell’informazione, e svolgere le proprie attività di offerta in vendita, senza che vi sia alcuna effettiva verifica relativamente alle informazioni fornite da parte del soggetto agente stesso. Di conseguenza, può accadere che persone con pochi scrupoli si registrino presso il servizio conferendo dati del tutto fantasiosi (quali ad esempio il nome, il cognome e l’indirizzo), utilizzando indirizzi email registrati e fornendo dati altrettanto inveritieri. La circostanza che i dati in questione siano falsi può non interferire con la regolarità della transazione, nel senso che l’acquirente del prodotto (talora soggetto ignaro della contraffazione) si mette in contatto con il venditore utilizzando l’indirizzo mail fornito, effettua il pagamento su di un sistema schermante (come ad esempio Paypal) e successivamente riceve via mail (o in altro modo per via elettronica) il bene contraffatto. Il titolare dei diritti non riesce ad identificare il soggetto agente, poiché non può risalire alla sua identità tramite la verifica dell’indirizzo email; il tentativo di effettuare acquisti non porta ad alcun risultato positivo, dal momento che in assenza di una consegna fisica non sono rilasciati dati reali del soggetto che offre in vendita il bene contraffatto; anche tentando di chiedere agli ISP i dati del soggetto in questione non si va lontano, poiché da una parte spesso gli ISP accampano difficoltà legate alla protezione della privacy, e dall’altro lato – anche ove tali difficoltà siano superate – ci si avvede che per propria politica interna tali ISP in realtà non possiedono alcun dato verificato del soggetto agente, che quindi resta definitivamente schermato.
In questi casi quali sono le azioni possibili? In primo luogo, si deve tentare la collaborazione con l’ISP per verificare se questi sia disposto a collaborare e – in tal caso – sia effettivamente in possesso di informazioni utilizzabili. In assenza di collaborazione, o di dati utilizzabili, è possibile comunque agire giudizialmente, superando l’ostacolo della (temporanea) impossibilità di individuare la persona fisica, effettuando la notifica al pubblico ministero compente. Ove si riesca ad accedere a tali modalità di effettuazione della notifica (cosa non del tutto banale, vista le necessità di dimostrare di aver esperito mezzi adeguati ad effettuare l’identificazione del soggetto, senza esservi riusciti), il ricorso risulta validamente notificato ed a quel punto è possibile insistere avanti al tribunale competente per ottenere l’effettiva condanna del soggetto agente. Una volta ottenuta tale condanna, si può ipotizzare di agire in svariati modi, per esempio si può decidere di agire contemporaneamente anche in sede penale, e richiedere quindi al pubblico ministero che egli svolga tutte le indagini necessarie per l’individuazione del responsabile dell’illecito (ovviamente quando questo abbia anche gli elementi del reato). Soprattutto, si può ipotizzare di coinvolgere gli ISP nelle attività (future) di contrasto, mettendo gli stessi a conoscenza del fatto che la condotta è stata effettivamente giudicata come illecita dal giudice competente. Sulla base dei principi generali che regolano la responsabilità degli ISP, una volta messo a conoscenza della natura illecita di una determinata condotta, l’ISP si deve attivare per impedire la continuazione o la ripresa della condotta in questione, individuando i mezzi più efficaci a tale fine. Fra questi vi potrebbe essere in primo luogo la modifica delle proprie politiche di registrazione, che siano aggiornate in modo da prevedere il necessario conferimento di dati verificabili e verificati. Sono poi ipotizzabili anche ulteriori forme di collaborazione fra titolari dei diritti, che possono riguardare collaborazioni (o spontanee attivazioni degli ISP) per svolgere attività di monitoraggio sulle offerte, al fine in particolare di impedire che il medesimo soggetto, già inibito, possa sotto mentite spoglie riprendere l’attività illecita. Si tratta di un campo ancora da esplorare, che tuttavia necessita di essere presto ed efficacemente affrontato, e ciò non solo a tutela del titolare del diritto, ma anche dei molti utenti della rete che si affidano a determinati servizi della società dell’informazione e si trovano poi vittime inconsapevoli attività illecite, come appunto la vendita di prodotti contraffatti.


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