Le Reti Soggetto

Una sinergia che può migliorare l’efficienza operativa e prestare il fianco alla crescita imprenditoriale (e non solo).

14-04-2025

Le Reti Soggetto

Innanzitutto: che cos’è la RETE?
La Rete è uno strumento contrattuale di collaborazione e cooperazione tra imprenditori.


Il contratto di rete di imprese è disciplinato dal Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 9 aprile 2009, n. 33, (art. 3, commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies) e, mai come oggi, appare attuale.
Lo scopo perseguito dagli imprenditori con il contratto di rete è quello di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria competitività sul mercato (anche mediante la vicendevole innovazione) e, a tal fine, si obbligano, sulla base di un programma comune di rete i) a collaborare in forme e in ambiti 
predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, oppure ii) a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica o, ancora, iii) ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Chiarito lo scopo del contratto, nella prassi è possibile distinguere le seguenti macro tipologie di accordi sottesi alla Rete:
1. la c.d. rete contratto, a titolo di mero strumento contrattuale, la quale non ha soggettività giuridica, non è dotata di un fondo patrimoniale comune, né di un organo rappresentativo delle parti che governi l’esecuzione del contratto. 
L’effetto della rete contratto è che non viene a crearsi una figura nuova e diversa dai singoli imprenditori partecipanti, ma il contratto assume soltanto una rilevanza “interna”.
Ulteriore e naturale effetto della rilevanza interna e dell’assenza di una nuova figura rappresentativa è che gli imprenditori partecipanti sono solidalmente ed illimitatamente responsabili con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte nell’ambito della rete contratto. Ai sensi della normativa di riferimento, la rete deve essere pubblicizzata in tutte le Camere di Commercio di ciascuna impresa;
2. la c.d. rete soggetto, sulla quale ci focalizzeremo nel presente contributo, è dotata di un organo comune (rappresentante della Rete) e di un fondo patrimoniale, che, contrariamente alla precedente, può assumere soggettività giuridica ed è disciplinata dall’art. 3 comma 4 quater, seconda parte del D.L. n. 5/2009.
Il legislatore ha precisato che “Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte”: organo comune e fondo patrimoniale comune sono requisiti necessari ma non sufficienti affinché con il contratto si istituisca una rete-soggetto dotato di personalità giuridica. 
La soggettività giuridica viene acquisita con l’iscrizione della rete come soggetto giuridico autonomo nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. 
La responsabilità patrimoniale è limitata ed è in capo al soggetto che viene a costituirsi con tale contratto (vige, pertanto, un regime di responsabilità patrimoniale limitata al fondo comune per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete). 
I terzi, dunque, possono far valere i loro diritti, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, esclusivamente sul fondo patrimoniale.
Per la forma del contratto la norma stabilisce che è possibile scegliere tra: 
a) redazione per atto pubblico (come per gli atti costitutivi delle società di capitali), circostanza che richiede l’intervento di un notaio che rediga l’atto;
b) scrittura privata autenticata, circostanza che richiede sempre la presenza di un notaio, ma in questo caso solo per l’autenticazione delle firme di tutti gli imprenditori partecipanti;
c) atto sottoscritto con la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 25 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale).
L’atto della rete “soggetto” deve indicare obbligatoriamente: 
- le imprese partecipanti per originaria sottoscrizione o per adesione successiva;
- gli obiettivi strategici di innovazione e di accrescimento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- il programma di rete con l’indicazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante nonché delle modalità di realizzazione dello scopo comune;
- la durata del contratto;
- le modalità di adesione di altri imprenditori;
- le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune;
- l’organo comune ossia il soggetto prescelto per dare esecuzione al contratto, che è formato da un singolo soggetto in composizione monocratica oppure da una pluralità di membri in composizione collegiale, il quale ha mandato per l’esecuzione del contratto o di una o più parti di esso. Va indicato, in particolare “il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto”;
- il fondo patrimoniale, al quale si applicano, se compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile;
- la denominazione della rete;
- la sede della rete;
- la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare e le regole di gestione del fondo. Si precisa che la rete “soggetto”, in quanto dotata di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune che svolge attività, anche commerciale, con i terzi, deve, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l’ufficio del Registro Imprese del luogo ove ha sede la rete di imprese. 
Nel contratto possono essere previste anche le seguenti informazioni: 
- le cause di recesso anticipato;
- la modificabilità, a maggioranza, del programma di rete e le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica.
Una volta stipulato l’atto, il notaio procede alla registrazione dell’atto per via telematica all’Agenzia delle Entrate e, ai fini della soggettività, all’iscrizione presso il Registro delle Imprese ove è situata la sede della rete.
Sotto diverso profilo, la rete “soggetto”, oltre a dover dotarsi della Partita Iva, è:
- un soggetto tributario (per approfondire il tema si rimanda alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18/06/2013);
- assoggettabile alle procedure concorsuali;
- un ente cui può far capo la responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001;
- sottoposta agli obblighi tributari (dichiarazione dei redditi, IVA, versamenti di imposta, applicazione di regimi speciali quali, ad esempio, quella sulle società di comodo);
- tenuta alle scritture contabili.
Da ultimo e senza poter approfondire, in questa sede, l’intera normativa correlata al Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 (pioniere dell’istituto in commento), si vuole segnalare, in particolare, la Legge 22 maggio 2017 n. 81, la quale, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, ha riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma delle c.d. reti miste.
Nel gennaio 2020, a scanso di equivoci interpretativi, il MISE ha sancito, espressamente, il superamento della vecchia normativa, che limitava, come già segnalato, ai soli imprenditori la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete. La nota chiarisce che la legge consente ora ai professionisti iscritti a un albo di costituire reti anche con imprese e altri soggetti, in forma quindi “mista”. Concludendo, a parere di chi scrive, i contratti di rete rappresentano una rilevante opportunità che, oggi, può essere sfruttata anche dai professionisti, con l’obiettivo di ampliare le prospettive di crescita e di sviluppo del proprio lavoro.
L’Osservatorio Nazionale delle Reti conferma, infatti, la crescita costante dell’istituto e segnala, tra l’altro un interessante dato che fa riflettere: analizzato il fattore “resilienza”, ovverosia la capacità di prevedere, gestire e reagire alle crisi, è emerso che la natura mista della rete e il numero di imprese coinvolte favoriscono una ripresa più rapida dopo una crisi aziendale (nel 66,1% dei casi la ripresa avviene entro un anno).
Ma di questo tema, ne parleremo meglio prossimamente.

 

Avv. Marta Cobianchi, Senior Associate di Militerni Law Firm

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