Accogliendo il ricorso cautelare presentato da Ana – Associazione Nazionale Audioprotesisti e Anap – Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali, il Tribunale di Ferrara ha inibito a Vv Srl e a Shoplandia, con effetto immediato, lo svolgimento di pubblicità volte a equiparare il prodotto denominato Ghost a un dispositivo protesico uditivo di classe II.
Ana e Anap sono state assistite da Legance, con un team coordinato dal partner Stefano Parlatore (in foto) e dal senior counsel Enrico Attanasio.
Alla base della propria decisione, il Tribunale di Ferrara ha ritenuto che le caratteristiche intrinseche del dispositivo Ghost siano equiparabili a quelle di un semplice amplificatore acustico e che, quindi, la sua promozione quale dispositivo audioprotesico sia idonea a configurare una condotta di concorrenza sleale e ad ingenerare una indebita confusione nel pubblico dei consumatori.
Con il medesimo provvedimento, inoltre, il Tribunale ha ordinato a Vv Srl e a Shoplandia di ritirare tutto il materiale pubblicitario ingannevole già pubblicato e, infine, di astenersi dall’adottare in futuro espressioni che possano ingenerare nei consumatori il convincimento che Ghost sia uno strumento protesico utilizzabile in maniera continuativa.
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