Lipani Catricalà, Ciani e Publius hanno composto il collegio di difesa della concessionaria pubblica Autostrada Pedemontana Lombarda (Apl) al Tribunale di Milano, nel ricorso d’urgenza presentato dalla società di costruzioni austriaca Strabag.
In particolare, il collegio difensivo era composto da Antonio Catricalà (in foto), Damiano Lipani, Giorgio Mazzone e Alessio Antonelli di Lipani Catricalà, da Mauro Ciani di Ciani, e da Fabio Giuseppe Angelini ed Ernesto Rossi Scarpa Gregorj di Publius.
Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. presentato da Strabag contro l’escussione della cauzione definitiva da 260 milioni di euro posta a garanzia della buona esecuzione del contratto di appalto relativo alla “progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori concernenti le Tratte B1, B2, C, D e opere di compensazione del collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese” del valore a base d’asta di 2.300.000.000 euro.
L’escussione era seguita alla risoluzione da parte della concessionaria Apl del contratto di appalto in ragione dell’inadempimento contestato al raggruppamento temporaneo di imprese capeggiato da Strabag, esecutore dell’opera.
In particolare, Strabag aveva chiesto al Tribunale di Milano che venisse ordinato alla compagnia assicurativa Aig Europe Limited, in via cautelare ed urgente, di non provvedere al pagamento in favore di Apl della cauzione prevista dal Codice degli Appalti Pubblici rilasciata dalla compagnia nell’interesse dell’appaltatore. Inizialmente Strabag aveva ottenuto un decreto inaudita altera parte con cui era stata inibita l’escussione della cauzione fino all’esito della decisione del giudizio cautelare.
Tuttavia, con ordinanza del 6 dicembre 2018, il Tribunale di Milano ha revocato il proprio precedente provvedimento inaudita altera parte e ha rigettato integralmente il ricorso cautelare di Strabag, riconoscendo la piena legittimità dell’escussione operata da Apl.
Il giudice, aderendo alle tesi sostenute dal collegio difensivo di Apl, ha innanzitutto riconosciuto la natura della polizza assicurativa oggetto della controversia quale contratto autonomo di garanzia e ha affermato l’ulteriore principio per cui, ai fini dell’incameramento della cauzione, il committente di un’opera pubblica non è tenuto a comprovare la sussistenza in concreto e l’ammontare del danno, in ragione della sua determinazione forfettaria connaturata nella garanzia prevista dalla normativa pubblicistica.
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