Lipani Catricalà, con un team di professionisti composto da Damiano Lipani, Francesca Sbrana (in foto) e Anna Mazzoncini, ha assistito con successo la società Tedaldi in un contenzioso relativo alla presentazione della domanda di accesso al secondo conto energia per un impianto fotovoltaico.
L'azienda Tedaldi, che ha presentato la domanda di accesso al secondo conto energia per un impianto fotovoltaico entrato in esercizio a gennaio 2011, attraverso l’unica modalità (telematica) prevista dal Gse, si era vista respingere la domanda perché ricevuta dal gestore oltre il termine previsto, a causa di un malfunzionamento del portale istituzionale.
Sebbene la circostanza relativa al malfunzionamento del portale istituzionale fosse suffragata da diversi elementi di prova, il Tar del Lazio, nel 2013, aveva respinto il ricorso di primo grado presentato dall’azienda, affermando che quest’ultima non soltanto non aveva fornito prova adeguata dell’inoltro della domanda in data certa anteriore alla scadenza del termine, ma neppure aveva fatto ricorso a modalità alternative di trasmissione della stessa domanda, limitandosi a denunciare il malfunzionamento del sistema attraverso i canali di comunicazione (email al servizio assistenza e telefonate al call center) messi a disposizione dal Gse.
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza del 7 novembre 2017, ha riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo all’azienda, "ora per allora", i benefici del secondo conto energia, in vigore alla data di messa in esercizio dell’impianto, e condannando il Gse alle spese del doppio grado di giudizio.
Nella sentenza, il Giudice di secondo grado osserva che “a fronte dell’accertato presupposto di fatto del malfunzionamento del portale e della conseguente comprovata violazione, da parte del Gse, del dovere di garantire «sempre il normale funzionamento del sistema e predisporre, o comunque consentire, modalità alternative di inoltro delle domande, per le ipotesi di malfunzionamento del portale», non è condivisibile l’argomentazione dei primi giudici per cui, anche in siffatta ipotesi, incombeva alla parte privata l’onere di presentare comunque entro il termine perentorio previsto dalla disciplina normativa la domanda, anche con modalità alternative, e di fornire la prova rigorosa della relativa presentazione in data certa anteriore alla scadenza del termine (onere che, secondo i primi giudici, nel caso di specie non era stato assolto dall’istante, la quale si sarebbe «limitata a riferire di meri contatti telefonici con il call center in data precedente alla scadenza del termine, senza potere fornire in proposito alcun principio di prova, mentre i soli elementi concreti allegati sono costituiti da comunicazioni di posta elettronica tutte successive alla data di scadenza del termine previsto”.
La sentenza del Consiglio di Stato stabilisce alcuni principi di particolare rilevanza in materia di relazioni informatiche tra amministrazioni e amministrati. Innanzitutto, quello in forza del quale, laddove il sistema informatico sia previsto quale unica modalità di interlocuzione tra parte pubblica e parte privata, spetta all’amministrazione garantire il costante e perfetto funzionamento di tale mezzo.
Inoltre, nelle ipotesi di malfunzionamento, l’utente può limitarsi a fornire un principio di prova dei tentativi di accesso al sistema e di risoluzione delle problematiche incontrate (ad es. mediante copia delle email di segnalazione trasmesse al servizio assistenza), mentre incombe sull’amministrazione dimostrare con prova piena l’eventuale mancato tempestivo contatto dell’utente con gli strumenti di assistenza, dovendo l’amministrazione, tra l’altro, approntare un idoneo sistema di tracciamento delle chiamate ai call center dedicati (sostanziale inversione dell’onere della prova, a carico dell’amministrazione).
Infine, si è affermato il principio secondo il quale, qualora l’amministrazione non indichi modalità di inoltro delle domande alternative a quella informatica, non può pretendersi che sia l’utente a individuare una qualsiasi altra forma di interlocuzione con l’amministrazione stessa.
Nel caso specifico, il Gse dovrà riconoscere all’azienda, che tra il 2010 ed il 2011 ha completato gli investimenti per la realizzazione del proprio impianto fotovoltaico, le agevolazioni previste dal secondo conto energia e ciò dopo oltre sei anni dalla scadenza dei termini per l’accesso ai relativi benefici.
TAGS
Lipani Catricalà DamianoLipani, FrancescaSbrana, AnnaMazzoncini Gse, Tedaldi