Appalti

Lipani Catricalà vince con Consip al CdS

Confermata la sentenza di primo grado sull'esclusione della Romeo Gestioni dalla gara per l'affidamento di servizi gestionali e operativi su immobili

21-09-2018

Lipani Catricalà vince con Consip al CdS

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ha stabilito in via definitiva la correttezza dell’operato di Consip, assistita da Lipani Catricalà, nell’esclusione della Romeo Gestioni e del Consorzio Romeo dalla gara, del valore di oltre un miliardo di euro, per l’affidamento dei servizi integrati, gestionali e operativi, da eseguirsi presso immobili adibiti prevalentemente a uso ufficio, in uso a pubbliche amministrazioni (c.d. Gara Fm4).

Il Consiglio di Stato (con la sentenza del 17 settembre 2018 n. 5424), aderendo alla tesi formulate in difesa di Consip, da Lipani Catricalà, con il patrocinio di Damiano LipaniFrancesca Sbrana (in foto) e Anna Mazzoncini, ha respinto i ricorsi in appello, riconoscendo la legittimità dell’operato amministrativo. 

L’esclusione del Gruppo Romeo, anche da altre procedure di gara sempre indette da Consip, era stata disposta dalla Centrale Acquisti dello Stato a seguito della valutazione, da parte di quest’ultima, di quanto emerso nel corso della indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Roma a carico di Alfredo Romeo.

All’esito di dette indagini, è stata ipotizzata la commissione di gravi reati contro la pubblica amministrazione legati al tentativo dello stesso Alfredo Romeo - che controlla indirettamente la Romeo Gestioni ed il Consorzio Romeo - di ottenere informazioni (non pubbliche) relative alla Gara Fm4 al fine di trarne vantaggio a capito degli altri concorrenti, così violando le regole del codice deontologico di Consip e i principi di libera concorrenza e parità di trattamento negli appalti pubblici. La Romeo Gestioni e il Consorzio Romeo avevano impugnato la suddetta esclusione dalla Gara Fm4 avanti al Tar Lazio che, tuttavia, aveva rigettato il ricorso. 

Il Consiglio di Stato ha rilevato che, sulla base delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, l’illecito concorrenziale contestato al concorrente è riconducibile al “grave errore professionale” – senza che da ciò derivi, come asserito dalle appellanti, una surrettizia commistione tra la cause di esclusione – la cui nozione deve infatti ritenersi comprensiva di qualsiasi comportamento scorretto idoneo ad incidere sulla credibilità professionale dell’operatore e, dunque, non solo delle condotte “tecnicamente caratterizzate da negligenza adempitiva”, come nell’inadempimento del contratto già concluso, ma anche di quelle “più comprensivamente ispirate a mala fede (di suo idonea ad operare anche nella fase formativa del contratto in fieri e parimenti, se non maiori causa, espressive di complessiva inaffidabilità morale del concorrente …)”.

Pertanto, il giudice amministrativo ha ritenuto che Consip abbia plausibilmente e motivatamente operato laddove ha considerato che, nella fattispecie in esame, l’acquisizione (o il tentativo di acquisizione) di informazioni riservate relative alle gare pubbliche da parte di un concorrente integrasse una condotta professionale gravemente scorretta, in quanto oggettivamente idonea ad acquisire un vantaggio competitivo in modo illecito e, quindi, idonea ad alterare lo svolgimento della competizione concorsuale, anche laddove riconducibile, in caso di società, ai comportamenti dei suoi soci, pur protetti da schermi societari intermedi.



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