Contenzioso amministrativo

Lipani vince al Tar contro la Figc

La Federazione è un organismo di diritto pubblico tenuto ad applicare il codice dei contratti pubblici

16-04-2018

Lipani vince al Tar contro la Figc



Lipani Catricalà, con un team composto da Antonio Catricalà, Damiano Lipani, Francesca Sbrana (in foto), Anna Mazzoncini e Sergio Grillo, ha assistito con successo De Vellis Servizi Globali in due contenziosi instaurati dinanzi al Tar del Lazio per impugnare l’esito di due procedure negoziate indette dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per l’affidamento di servizi di trasporto e facchinaggio, in quanto condotte in spregio alle regole di evidenza pubblica di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), cui la stessa Federazione aveva ritenuto di non essere assoggettata.

Il collegio, aderendo alla tesi difensiva della società ricorrente e disattendendo l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla Federazione, ha affermato che quest’ultima, nell’espletamento delle procedure selettive in questione, “doveva seguire le modalità procedurali previste dal d.lgs. n. 50 del 2016..., con conseguente sussistenza della giurisdizione amministrativa”.

Ciò in quanto alla luce degli artt. 1 e 15 del D.Lgs. n. 242/1999 e delle clausole contenute nello Statuto del Coni, la Figc è qualificabile quale “organismo di diritto pubblico”. La stessa, infatti: (i) è un ente cui il legislatore ha attribuito personalità giuridica di diritto privato; (ii) è istituita per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, trattandosi di ente senza fini di lucro, deputato al controllo del regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici, della preparazione olimpica, dell’utilizzazione e della gestione degli impianti sportivi; (iii) pur non essendo finanziata in modo maggioritario dallo Stato e pur godendo di autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, è soggetta a diffusi poteri di ingerenza da parte del Coni, tali da far ritenere l’attività della Federazione stessa sottoposta a controllo pubblico.

Il collegio ha peraltro chiarito che, anche qualora si volesse ritenere che le Federazioni sportive siano assoggettate alle regole di evidenza pubblica solo ove svolgano attività di natura pubblicistica, le procedure concorsuali in esame avrebbero dovuto essere comunque espletate nel rispetto del Codice dei contratti. Infatti, i servizi oggetto di affidamento (trasporto e facchinaggio, da svolgersi non solo presso le sedi federali, ma anche in occasione delle trasferte delle squadre nazionali) non attengono unicamente alle vicende interne della Federazione, essendo piuttosto servizi strumentali alle funzioni pubblicistiche alla stessa rimesse e, dunque, finalizzati al soddisfacimento di esigenze di interesse generale, per il cui perseguimento la Federazione agisce esercitando le sue prerogative pubblicistiche.

 

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Lipani Catricalà DamianoLipani, FrancescaSbrana, AnnaMazzoncini, SergioGrillo, AntonioCatricalà Coni, Figc, De Vellis Servizi Globali


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