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Loconte sull'imponibilità Iva dei consulenti finanziari

Secondo l'Agenzia delle Entrate la consulenza finanziaria indipendente è ora assoggettata a Iva

09-02-2018

Loconte sull'imponibilità Iva dei consulenti finanziari



La direzione centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 954 – 914/2017 ha stabilito per la prima volta che una società che opera nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, in una posizione di assoluta indipendenza rispetto a qualsiasi realtà finanziaria coinvolta (ad esempio, banche, gestori, ecc.), non distribuisce strumenti finanziari propri, non percepisce alcuna retrocessione dalle banche depositare o da altri operatori finanziari che sono soggetti terzi rispetto a essa, vede il suo compenso qualificato come imponibile ai fini Iva, con conseguente applicazione dell’imposta in sede di rivalsa verso il cliente.

Questa la risposta ottenuta da un intermediario che, nella predisposizione dell’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, è stato assistito da Loconte, con un team coordinato dal managing partner Stefano Loconte (in foto).

Nel caso di specie, il servizio di consulenza in materia di investimenti, svolto dall’operatore, è remunerato esclusivamente dalle commissioni di consulenza e dalle commissioni di performance addebitate sul patrimonio del cliente/investitore oggetto del servizio, come risultante dall’esecuzione delle raccomandazioni prestate e dagli aggiornamenti del Portafoglio modello scelto dal cliente.

La portata del provvedimento è di ancor maggior rilevanza se si considera che arriva a ridosso dell’entrata in vigore della Mifid2 che, a sua volta, obbligherà gli intermediari a dare piena evidenza proprio a tutti quei rapporti economici che si interpongono nel rapporto tra cliente e intermediario finanziario.

Il valore aggiunto del servizio di indipendenza è enfatizzato dalla stessa Agenzia delle Entrate che testualmente afferma come “L’autonomia e la terzietà della società istante rispetto al soggetto che promuove i titoli ovvero a qualsiasi altra realtà finanziaria coinvolta è apprezzabile anche dal punto di vista operativo, in quanto, qualora il cliente intenda disporre operazioni relative a strumenti finanziari conformi alle raccomandazioni ricevute dalla società istante, lo stesso deve necessariamente avvalersi dell’intermediario presso il quale è depositato il patrimonio oggetto del servizio e/o di altri intermediari individuati, a sua discrezione, autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all’esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla ricezione e trasmissioni di ordini e/o al collocamento di strumenti finanziari”.

 

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