LUCI E OMBRE DELLA NUOVA LEGGE SUL MARKET ABUSE

08-11-2006

LUCI E OMBRE DELLA NUOVA LEGGE SUL MARKET ABUSE

Con il recepimento della direttiva sul market abuse, in Italia sono stati fissati nuovi obblighi di comunicazione e, allo stesso tempo, introdotta una nuova nozione di informazione privilegiata. Sul tema Assonime, l’Associazione fra le società italiane per azioni, ha emanato una circolare chiarendo alcuni aspetti della nuova disciplina. Tuttavia, alcune disposizioni lasciano qualche dubbio circa la loro interpretabilità. TopLegal ne ha discusso con Luigi Rizzi, uno dei nuovi partner che ha fatto il suo ingresso in DLA Piper all’inizio dello scorso mese e specializzato nell’ambito dei financial services.

 
La nuova legge indica quali sono le caratteristiche che un’informazione deve avere affinché essa possa ritenersi privilegiata. Come giudica questa disposizione ?
Il nuovo articolo 181 del TUF contiene adesso una nozione molto particolareggiata di informazione privilegiata. Secondo il nuovo art. 181 per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Il legislatore all’art. 181 si preoccupa di specificare cosa debba intendersi per informazione di carattere preciso e compie uno sforzo per chiarire il concetto di informazione che, se resa pubblica, potrebbe influenzare sensibilmente il normale corso del titolo.
Tale impostazione non può che essere condivisa e apprezzata da interpreti e operatori in un'ottica di più puntuale individuazione delle fattispecie rilevanti. Ciò nonostante, non può non rilevarsi come la nuova nozione di informazione privilegiata presenti delle zone grigie che lasciano, a volte, un margine di interpretazione troppo ampio.
 
Per esempio?
Locuzioni quali, ad esempio, "che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà" utilizzate per determinare quando un'informazione privilegiata sia da ritenere di carattere preciso risultano, a mio avviso, troppo vaghe ed indeterminate vieppiù alla luce del fatto che trattasi di comportamenti colpiti da sanzioni penali.
 
Rispetto alla normativa europea, gli obblighi di comunicazione sono previsti in capo ai soggetti che controllano gli emittenti quotati. Cosa ne pensa?
Su questo punto nutro alcune perplessità. In primo luogo rilevo, dal tenore letterale della norma, una duplicazione di compiti in quanto l'obbligo di comunicare al pubblico informazioni privilegiate non è alternativo bensì posto a carico di entrambi i soggetti: emittenti quotati e loro controllanti. Sotto un profilo più sostanziale ritengo che l'estensione dell'obbligo a carico delle società controllanti avrebbe dovuto contemperarsi e coordinarsi meglio con il principio della direzione e coordinamento di cui all'art. 2359 c.c.
 
In che modo?
A mio avviso un tale obbligo, mentre appare giustificabile nella misura in cui l'emittente quotato è sottoposto alla direzione e al coordinamento della società controllante, appare di difficile applicazione allorchè l'emittente quotato non è assoggettato appunto alla direzione e al coordinamento della controllante.
Sul punto, invece, concordo con la scelta di attribuire rilevanza, e quindi di prevederne il conseguente obbligo di disclosure, non soltanto  alle informazioni privilegiate relative agli emittenti quotati ma anche  alle  società da questi controllate. Appare infatti evidente come a volte l'indebito utilizzo di informazioni privilegiate riguardanti società controllate sia idoneo a provocare sensibili oscillazione dei prezzi dei titoli quotati.
 
Qual è il suo giudizio riguardo alle modalità di comunicazione delle informazioni?
Le modalità di comunicazione al pubblico non presentano significativi cambiamenti rispetto a quelle precedentemente vigenti, se non per l'introduzione della possibilità di ritardare la disclosure, nei casi espressamente previsti nel regolamento Consob in materia di emittenti, allorché i destinatari dell'obbligo siano in grado di assicurare la riservatezza dell'informazione privilegiata. Tale strumento, a mio avviso, apprezzabile colma una lacuna presente nel sistema precedente che prevedeva unicamente il meccanismo dell'opposizione, con reclamo motivato, alla diffusione della comunicazione al pubblico, con la conseguenza che a volte si finiva per ricorrere allo strumento dell'opposizione motivata non tanto perché si paventasse il timore di un grave danno, ma piuttosto per differire l'obbligo di disclosure.

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