Germana Cassar, partner di Macchi di Cellere Gangemi, ha assistito la società Inergia contro la sospensione dei lavori di un parco eolico della potenza complessiva di 30 MW in località “Tre Croci” nel Comune di San Giuliano di Puglia già autorizzato dalla regione Molise, richiesta dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali e Paesaggistici attraverso il Ministero dei Beni Culturali perché il parco avrebbe deturpato il paesaggio.
La Sovrintendenza era intervenuta in Conferenza dei servizi esprimendo un diniego, che è stato impugnato con la seguenti motivazione: la Sovraintendenza ha sbagliato ad esprimersi ai sensi dell’art.146 del testo unico dei beni ambientali e paesaggistici perché l’autorizzazione paesaggistica in questo caso era già stata emessa dalla Regione prima del 31.12.2009 quindi, per l’effetto, doveva applicarsi l’articolo 159 e non il 146 del Testo Unico. Nella sentenza si legge, infatti, che “il Soprintendente anziché provvedere nel senso preannunciato, ha reso in conferenza di servizi un parere ex art. 146 che l’autorità regionale non ha ritenuto di prendere in considerazione in quanto esercizio di un controllo di merito e non di legittimità, come prescritto dall’art. 159 e dalla constante giurisprudenza formatasi sul punto.
V’è stato dunque un errore nello svolgimento del procedimento imputabile alla Soprintendenza sicchè l’organo regionale, a fronte di provvedimenti del pari efficaci ma tra loro contrastanti (autorizzazioni paesaggistiche regionali favorevoli e parere negativo della Soprintendenza) non poteva non decidere quale valore giuridico porre a fondamento del successivo iter procedimentale, pena l’arresto del medesimo in violazione del termine di conclusione del procedimento. In presenza di autorizzazioni paesaggistiche comunque rilasciate prima del 31.12.2009 in dichiarata applicazione dell’art. 159, il mero superamento dello spartiacque temporale del 31.12.2009 non poteva mutare il potere di controllo per motivi di legittimità ex art. 159 nel potere di rendere ex novo un parere obbligatorio e vincolante, ex art. 146 come poi illegittimamente accaduto sicchè il Direttore regionale non poteva dolersi di alcuna estromissione dal procedimento in corso se l’autorità regionale ha ritenuto il parere negativo della Soprintendenza inidoneo a privare di effetti le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, in quanto illegittimamente reso; e ciò a fortiori se si considera che il parere ex art. 146 deve necessariamente precedere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, che nella specie invece era già stata adottata e che proprio per questo poteva essere soggetta al solo controllo di legittimità ex post”.
In sostanza, il parere negativo espresso in Conferenza dei Servizi, anche se espresso nel 2010, comunque è stato ritenuto illegittimo quindi non valido dalla Regione ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica. Anche perché – afferma Cassar – “Affinché un parere negativo sia legittimo non è sufficiente – come vorrebbe far credere il Ministero dei BB.CC.AA. – che sia emesso in conferenza di servizi ma occorre che il parere negativo sia emesso dall’ente competente nell’esercizio della competenza specifica attribuita dalla normativa di settore”.
Nel merito, poi, l’aspetto veramente molto importante della sentenza sta nel riconoscimento del fatto che l’inizio dei lavori per impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile viene valutato sulla base della sussistenza dei requisiti stabiliti dall’art. 2 comma 159 della legge Finanziaria del 2008 e non con l’effettivo inizio di scavi o di smancamenti del terreno. Altra rilevante questione di merito è che per fondare l’ordine di sospensione dei lavori, il Ministero ha invocato l’assenza di nullaosta archeologico, richiesta che si è rivelata infondata, perché l’area non era interessata da alcuna dichiarazione d’interesse culturale, né da vincoli archeologici. Inoltre, la stessa Sovrintendenza dei beni archeologici, presente in Conferenza dei Servizi, si è limitata a dettare solo prescrizioni, peraltro adempiute da Inergia. Quindi l’autorizzazione unica è stata giudicata come valida ed efficace e Inergia oggi può riprendere i lavori e concludere il parco eolico.
L’avv. Germana Cassar è stata affiancata dal team di diritto amministrativo di Macchi di Cellere Gangemi, composto dagli associate Doris Mansueto e Mattia Malinverni, e dal legale di Inergia, Avv. Cristina Onori. “Oggi abbiamo ottenuto una sentenza definitiva – dichiara Cassar - che la Sovrintendenza potrebbe decidere di impugnare ma, per come è stata formulata, ci sentiamo di escludere questa ipotesi”.
TAGS
Macchi di Cellere Gangemi GermanaCassar, MattiaMalinverni, DorisMansueto Inergia