Eolico

MACCHI DI CELLERE VINCE AL TAR MILANO

Ha assistito società del gruppo Fri-El e Veronagest relativamente ai costi dello sbilanciamento della rete per i produttori di energia da fonte rinnovabile

25-06-2013

MACCHI DI CELLERE VINCE AL TAR MILANO

Macchi di Cellere Gangemi - con un team guidato dal partner Germana Cassar (in foto) coadiuvata dagli associate Mattia Malinverni e Andrea Leonforte - ha assistito società del gruppo Fri-El e Veronagest, titolari di impianti eolici, nel ricorso al Tar Milano volto all’annullamento della Delibera Aeeg 281/2012. Con la delibera l’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas aveva disposto la revisione del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica allocando sui produttori di energia da fonte rinnovabile non programmabile il costo dello sbilanciamento della rete, secondo le stesse regole fino ad ora applicate ai soli produttori di energia elettrica da fonte programmabile. 

Il Tar ha accolto integralmente il ricorso proposto da Cassar, evidenziando che l’esigenza di rendere la regolazione dei corrispettivi di sbilanciamento cost reflective - tale da allocare i costi in capo a chi li determina, come appunto gli impianti eolici - va contemperata con il principio di non discriminazione. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, e il Tar ha affermato che l’equiparazione delle fonti rinnovabili non programmabili (come il vento e/o l’eolico) alle fonti programmabili è discriminatoria e illegittima, posto che le fonti rinnovabili non programmabili hanno caratteristiche tali da non consentire una precisa previsione dell’energia prodotta e immessa in rete. Analogamente, il Tar Milano ha accolto anche i ricorsi proposti  dalle associazioni di settore, Aper e Anev, a tutela degli operatori.

«In particolare – sottolinea Cassar – il Tar ha stabilito che è illegittimo un sistema che equipari le fonti energetiche non programmabili a quelle programmabili nella determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento, perchè si tratta di fonti che non si trovano nelle stesse condizioni di fatto nel prevedere lo sbilanciamento da esse prodotto rilevando poi che, nel sistema delineato dalla Delibera 281/2012, lo sbilanciamento viene a gravare economicamente sul produttore eolico non in considerazione della sua incapacità di previsione di immissione dell’energia nella rete ma sulla base dei caratteri propri della fonte stessa. In questo modo l’Autorità introduce surrettiziamente una forma di penalizzazione che è in contrasto con il favor riconosciuto dall’ordinamento alla produzione da fonte rinnovabile non programmabile, qual è l’eolico». 

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Macchi di Cellere Gangemi GermanaCassar, MattiaMalinverni, AndreaLeonforte VeronaGest, Fri-El, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas


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