Il marketplace lending è un fenomeno nato nell’ambito del fintech, l’applicazione dell’intelligenza artificiale al mondo della finanza. Anche l’Italia, come molti altri Paesi, ha visto in questi anni nascere nel territorio nazionale mercati digitali attivi nel settore del marketplace lending. Si trova quindi a dover affrontare “sul campo” il problema dell’inquadramento giuridico da dare agli stessi. La difficoltà si accentua con l’assenza di una normativa ad ampio respiro sul tema, sia a livello europeo che italiano.
Nel quaderno FinTech n. 5 di Consob, pubblicato lo scorso luglio e intitolato “Marketplace lending. Verso nuove forme di intermediazione finanziaria?”, l’istituto viene definito una forma di finanziamento alternativa a quelle tradizionali e riconducibile all’applicazione al settore dei servizi finanziari di tecniche di intermediazione digitale sviluppate nell’e-commerce e al più ampio ambito del crowdfunding.
Il marketplace lending permette la raccolta di finanziamenti da parte di soggetti privati, individui o imprese, tramite una piattaforma normalmente accessibile via internet. L’etimologia nasce per evidenziare un profilo peculiare di tale nuovo modello operativo: l’unione, tramite una piattaforma, della prospettiva creditizia (lending) con quella del mercato (marketplace). Un modello nuovo, che – grazie all’innovazione tecnologica e all’utilizzo di tecnologie abilitanti, quali la struttura di piattaforma e i big data analytics – consente il soddisfacimento di bisogni classicamente finanziari ma con modalità differenti da quelle tradizionali.
Se da un lato l’innovazione sembra rispondere all’esigenze degli operatori del mercato, dall’altro genera anche nuovi potenziali rischi di lesione. Ed è qui che, secondo Consob, deve entrare in gioco il potere legislativo dello Stato a tutela del risparmio, degli investitori e dei clienti. In concreto occorrere vigilare sul mercato, riducendo le asimmetrie informative, e prevenire il verificarsi di casi di azzardo morale e selezione avversa. Occorre infatti garantire la stabilità, il buon funzionamento e la competitività del sistema finanziario.
Con riferimento allo stato dell’arte in Italia, da una parte spicca l’interesse del legislatore a promuovere l’innovazione, specie a sostegno dello sviluppo di canali alternativi di finanziamento. Dall’altra, si rileva la volontà di intervenire soltanto con misure spot e senza respiro sistematico. Rispetto a un tale approccio, segnala Consob, risulta evidente il rischio di aumentare la frammentazione normativa e di moltiplicare le discipline applicabili. Così operando si corre il pericolo di confondere gli operatori, senza peraltro affrontare e risolvere alla radice le questioni più delicate che questo nuovo modello pone: si tratta di un’attività riservata? Occorre richiedere un’autorizzazione per esercitarla? Questi i quesiti ancora senza risposta.
Sulla base dell’ampia analisi effettuata da Consob nel citato quaderno, il marketplace lending non è compiutamente ascrivibile a nessuna delle normative vigenti. Per questo motivo il fenomeno in esame può dirsi un banco di prova per la tenuta della consolidata e tradizionale regolazione del sistema bancario-finanziario, potendo costituire l’occasione per un “cambio di rotta”. «Il frapporsi tra il bisogno di investire liquidità e il bisogno di finanziamento di piattaforme – recita il quaderno FinTech di Consob – richiede una strategia regolatoria nuova assimilabile negli aspetti essenziali a quelle esistenti nel settore tradizionale, ma proporzionata alle funzioni economiche in concreto svolte e ai rischi effettivamente assunti dalle piattaforme e da queste trasferiti agli investitori e ai prenditori».
Peraltro, segnala sempre Consob, vi sono altre materie giuridiche potenzialmente applicabili all’attività delle piattaforme di marketplace lending: la disciplina antiusura, la normativa antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo e le discipline relative al trattamento dati.