Orrick, nell’interesse della società spagnola Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles (Caf), ha ottenuto una pronuncia favorevole dinanzi al Tar Campania – Napoli assicurando il via libera all'esecuzione da parte della società aggiudicataria del mega appalto della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, dal valore di 87,6 milioni di euro.
Il team di Orrick è stato formato dallo special counsel Alessandra Quattrini (in foto) e dall’associate Cristina Denaro.
Il collegio, con sentenza n. 888/2017, ha accolto non solo le eccezioni preliminari di rito formulate dai difensori di Caf, procedendo all’esame prioritario del ricorso incidentale proposto dalla società spagnola, ma ha anche sposato le tesi difensive relative al merito del giudizio, dichiarando irricevibile il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti da Titagarh Firema Adler (Tfa), e disponendo la refusione delle spese a favore della società spagnola.
Nello specifico, intervenuta l’aggiudicazione a favore della spagnola Caf (giugno 2016), quale migliore offerente dotata dei necessari requisiti richiesti per l’esecuzione della fornitura, la procedura di gara aveva subito un arresto a seguito del giudizio incardinato da Tfa, società partecipante alla procedura di gara.
Caf aveva a sua volta spiegato ricorso incidentale avverso la mancata esclusione di Tfa dalla procedura di gara, evidenziando le carenze di requisiti che ne avrebbero dovuto comportare a suo tempo l’immediata estromissione dalla procedura.
Il Tar – in pieno accoglimento delle censure sollevate da Caf in merito alla mancata esclusione di Tfa dalla procedura di gara - ha così confermato la legittimità del provvedimento di aggiudicazione a favore della società spagnola, ritenendo che Tfa fosse sprovvista in concreto delle adeguate capacità economico - finanziarie richieste dalle previsioni di gara, sotto diversi profili.
In particolare, la sentenza ha riconosciuto che Tfa è sprovvista del fatturato richiesto dalle previsioni di gara, non raggiungendo la soglia minima richiesta, né tantomeno avrebbe potuto utilizzare il fatturato di altre società appartenenti al medesimo gruppo societario. Peraltro, l’offerta presentata da Tfa risultava carente – come confermato dal Tar – anche sotto ulteriori profili concernenti l’assenza dei requisiti di fatturato specifico connesso a un specifico settore di fornitura industriale (ovvero il prodotto finito) connesso all’oggetto dell’appalto.
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