MOBBING NECESSARIA AL PIU' PRESTO UNA LEGGE di Massimo Militerni*

13-12-2006

MOBBING 
NECESSARIA AL PIU' PRESTO UNA LEGGE 
di Massimo Militerni*

In Italia sono oltre 1,5 milioni i dipendenti pubblici e privati (7,1 %) sottoposti a vessazioni sul posto di lavoro (Fonte: Ispesl, 2005): un italiano su dieci è vittima d’abusi sistematici e 1 ogni 25 di violenze fisiche, che nell'88% dei casi provocano turbe del sonno, nell'85% ansia, nell'80% depressione. E’ il mobbing, quella forma di “terrore psicologico” esercitato attraverso attacchi ripetuti di colleghi o di datori di lavoro. E il quadro del fenomeno è così diffuso da assumere i connotati di un’emergenza socioeconomica: su 250 soggetti  (23,3% dei casi) il mobbing è dovuto a forme di ristrutturazione dell'azienda; nel 18,1% al cambiamento di un superiore; nel 12,9% all'inserimento in un nuovo posto di lavoro; nel 9,2% alla richiesta di un avanzamento di carriera, come pure nel 7,2% all'insorgenza di un’invalidità, e nel 4,8%  a trasferimenti all'interno dell'azienda (Fonte: Clinica del Lavoro di Milano, 2005). A livello europeo, il fenomeno interessa ben il 14% dei lavoratori. Secondo la Fondazione Europea di Dublino, nell'arco di 12 mesi l'1,9% delle donne e l'1,2% degli uomini sono vittima di violenza fisica sul luogo di lavoro da parte di colleghi, mentre il 4,5% delle donne e il 3,5% degli uomini sono vittima di violenza esterna. Col 14% il record è della pubblica amministrazione (in particolare, istruzione e sanità). Seguono alberghi, ristoranti, trasporti e comunicazione col 12%, il commercio col 9% e il settore immobiliare col 7%. In Italia non esiste ancora un testo normativo che regoli il fenomeno, ancorché nella passata legislatura siano stati presentati in Parlamento 14 progetti di legge. L’unica è stata la legge regionale Lazio 11 luglio 2002 n. 16, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta. In attesa di una disciplina di livello nazionale, hanno superato il vaglio della Corte Costituzionale la legge regionale Abruzzo n. 26 dell’11 agosto 2004 e la legge regionale Umbria n. 18 del 28 febbraio 2005 (vds sentenza n. 238 del 22 giugno 2006). Sono testi normativi finalizzati alla disciplina del mobbing, insieme a ulteriori interventi quali il sostegno alle famiglie e le ispezioni sul luogo di lavoro. L’evidenza del mobbing ha instillato una crescente sensibilità verso tali istanze: sono ricorrenti le pronunce di condanna a carico d’aziende che hanno causato lesioni alla salute del dipendente (danno biologico) o al diritto di esprimere la propria personalità sul piano lavorativo, sociale e morale (danno esistenziale). Nelle aule giudiziarie si è diffusa una sorta di “economia del dolore” che si traduce nella riparazione con la dazione di una somma di denaro. Il rischio di questo sistema è l’eccessiva discrezionalità che accompagna il giudizio. Le lesioni spesso non hanno un preciso controvalore economico e mancano parametri certi che assicurino risarcimenti omogenei. La Cassazione è intervenuta con due pronunce (n. 4774 del 6 marzo 2006 e n. 12445 del 25 maggio 2006), che agevolano l’individuazione delle condotte vietate e la loro repressione in sede giudiziaria. Un maggior grado di certezza della tutela giuridica è invece subordinato all’emanazione di una legge ad hoc, che preveda forme preventive e forme repressive di tipo riparatorio e/o risarcitorio in grado di rendere più semplice la difesa del lavoratore mobizzato anche in sede processuale.
*Studio Legale Militerni e Associati

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