Modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

10-01-2017

Modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

È stato pubblicato in G.U. il 4 gennaio 2017 con vigenza decorrente dal 5 gennaio u.s. il Provvedimento di Bankit 23 dicembre 2016, che recepisce e fa proprie, pressoché integralmente, le osservazioni e proposte di modifica di specifico interesse per l’operatività dei gestori di FIA immobiliari elaborate da Assoimmobiliare il 12 settembre 2016 in risposta alla consultazione avviata il 14 luglio 2016.

A tal fine, si allega la Nota di risposta alla consultazione integrata con le valutazioni della Banca d’Italia a fronte delle  osservazioni svolte da Assoimmobiliare (commenti di recepimento da parte di Bankit delle osservazioni di Assoimmobiliare - Comitato normativo, presieduto dagli avvocati Mirko Annibali e Giovanni M. Benucci) tenuto conto dei possibili impatti sui FIA immobiliari.

Vale, fin d'ora, evidenziare che, quanto alle alle tempistiche per l’adeguamento dei regolamenti è stato previsto un regime transitorio (cfr. art. 8 del Provvedimento della Banca d’Italia 23 dicembre 2016) al cui tenore le SGR si adeguano entro il 28 febbraio 2017 alle disposizioni aventi ad oggetto:

i. l’obbligo di indicare nel regolamento degli OICR il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 3.3.1.1.);

ii. l’obbligo di indicare nel regolamento dei FIA immobiliari il metodo degli impegni per il calcolo della leva finanziaria (cfr. Titolo V, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 6.2.1);

iii. l’obbligo di adeguare le convenzioni in essere con il depositario al nuovo regime normativo (cfr. Titolo VIII). In deroga a quanto previsto in via generale dalla disciplina in materia di esternalizzazione - si legge nel Resoconto -, la comunicazione preventiva ex art. 50, comma 3, del Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob non è dovuta. Le SGR comunicano, entro il 31 marzo 2017, l’avvenuto adeguamento delle convenzioni in essere con i soggetti che svolgono l’incarico di depositario degli OICR gestiti.

Le modifiche agli schemi dei prospetti contabili degli OICR di cui agli Allegati IV.6.1 (prospetti contabili dei fondi comuni di investimento aperti), IV.6.2 (prospetti contabili dei FIA chiusi), IV.6.3 (prospetti contabili delle SICAV) e IV.6.3-bis (prospetti contabili delle SICAF), si applicano ai prospetti redatti dai gestori alla prima data di riferimento successiva al 30 giugno 2017.


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