Equitalia assistita dagli avvocati Maurizio Cimetti e Sante Ricci, soci dello studio NCTM, ha ottenuto un’importante sentenza della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso dell’Agente della Riscossione, che chiedeva di essere ammesso, in via privilegiata e non in via chirografaria, al passivo di un fallimento per un credito Irap.
L’interpretazione data dai giudici di legittimità si fonda sulla natura dell’imposta, che è andata a sostituire l’Ilor e sulla conseguente necessità di una analoga tutela privilegiata.
La sentenza n. 4861 del 1 marzo 2010 potrebbe avere un impatto importante per l’erario in quanto potrebbe andare a interessare i contenziosi fallimentari, pendenti e futuri, sui crediti Irap maturati in epoca precedente al 2 ottobre 2007, assicurando così alle Casse dello Stato, con tutta probabilità, un gettito più alto per tale imposta.
Inoltre la sentenza prevede che l’esattore abbia sempre diritto a essere rimborsato delle spese che incontra per l’ammissione al passivo.
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