NELLA GUERRA DEGLI SPOT, UN PUNTO A FAVORE DI PUBLITALIA

17-02-2010

NELLA GUERRA DEGLI SPOT, UN PUNTO A FAVORE DI PUBLITALIA

In tempi segnati dal calo degli investimenti pubblicitari può apparire strano che una società debba ricorrere alle “vie legali” per convincerne un’altra ad accettare una fetta del proprio budget. Invece è quello che sta accadendo tra Sky Italia e Mediaset, o per meglio dire Publitalia ‘80 e RTI, società del suddetto gruppo.

Lo scorso mese di ottobre (si veda TopLegal.it del 26/10/2009) il Tribunale di Milano aveva inibito la condotta della concessionaria di pubblicità per il gruppo del biscione, per il suo «rifiuto pregiudiziale» ad accogliere le campagne di Sky Italia, al solo fine di avvantaggiare l’offerta Mediaset Premium. Il Tribunale di Milano, in quell’occasione affermò che tale condotta era espressione di un accordo anticoncorrenziale tra Publitalia ’80 e RTI e ne inibì, appunto, la prosecuzione.

Dopo quell’ordinanza, i legali di Sky (i partner dello studio Cleary Gottlieb Marco D'Ostuni e Ferdinando Emanuele, coadiuvati dall'associate Fabio Cannizzaro) hanno adito nuovamente il Tribunale di Milano per lamentare l’inottemperanza di Publitalia ’80 e RTI all’ordinanza del 26 ottobre scorso e per chiedere che ne fossero determinate le modalità di esecuzione.

Compito tutt’altro che facile: come si fa a obbligare un soggetto a smettere di non fare una cosa?
Così ieri, il giudice designato, Orietta Stefania Miccichè, ha emesso una nuova ordinanza (ex articolo 669 duodecies c.p.c.) in cui, pur constatando che il comportamento di Publitalia ’80 sembri ancora oggi caratterizzato dal sostanziale rifiuto a riprendere relazioni commerciali con Sky Italia e quindi «apparentemente» contrario all’inibitoria inflitta a ottobre, ha asserito che le richieste di Sky Italia non possono essere accolte.

Di fatto questa ordinanza ha stabilito che «non sono enucleabili nel caso di specie modalità di attuazione del provvedimento cautelare, in quanto ciò implicherebbe l’inammissibile ingerenza del giudice nella sfera riservata alla libera contrattazione delle parti», escludendo non solo l’esistenza di alcun obbligo a contrarre in capo a Publitalia e RTI, ma anche la impossibilità per il Giudice di «emettere ordini finalizzati a produrre vincoli contrattuali, sostituendosi alla volontà delle parti o modificando l’assetto degli interessi convenzionalmente stabilito».

Insomma, il giudice non può obbligare una società a comprare o vendere qualcosa da un’altra.
Publitalia e RTI, in tal modo, hanno sicuramente incassato un punto a loro favore in quella che passerà alla storia come la “guerra degli spot”.
Publitalia è stata assistita dagli avvocati Alessandro Munari e Raffaele Cavani (nella foto), dello studio Munari Cavani, assieme agli avvocati Gian Michele Roberti e Guido Bellitti, dello studio Roberti & associati. RTI è stata assistita dalla professoressa Stefania Bariatti, socio di Chiomenti, e dall'avvocato Fabio Lepri, dello Studio Lepri & partners.

Ma si può dire che i giochi siano chiusi definitivamenti? Non ancora.
È chiusa la vicenda cautelare. I prossimi round si combatteranno in sede di azioni di merito dove Sky Italia proverà a ottenere una riparazione del danno che ritiene di avere subito. Il rimando “alla prossima puntata” è scritto proprio alla fine del testo dell’ordinanza del giudice Miccichè, dove si legge: «L’inottemperanza del provvedimento cautelare avrà dunque un suo specifico rilievo nel giudizio ordinario di risarcimento».

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