Con due diverse sentenze depositate ieri, il Tar Roma ha dato ragione al Consiglio Nazionale dei Geologi e parzialmente annullato due Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (n. 7618/STC e n. 7619/STC).
La doppia decisione ha avvalorato la tesi dell’avvocato Otello Emanuele, socio junior di Nunziante Magrone, riconoscendo espressamente agli Ordini Professionali legittimazione ed interesse a tutelare le attività dei propri iscritti anche nel caso di specie. Si tratta di un ennesima statuizione relativa alla specifica competenza della figura professionale del geologo nello studio dei terreni e delle rocce.
In particolare, la prima sentenza ha stabilito che la direzione di laboratori di prove geotecniche (volte a verificare la risposta meccanica dei terreni e rocce alle azioni di superficie trasmesse dalle opere in superficie) è di pertinenza specifica del geologo (ed in parte dell’ingegnere civile) e non, come invece previsto dalla Circolare, attività attribuibili indifferentemente a laureati in architettura, geologia ed ingegneria.
La seconda sentenza, invece, ha confermato che le indagini geognostiche, volte alla conoscenza delle caratteristiche del terreno e delle rocce, così come il prelievo di campioni e le prove in situ, sono attività già esplicitamente regolate dal Codice e dal Regolamento dei Contratti Pubblici e che, di conseguenza, non è possibile, al contrario di quanto indicato nella Circolare, richiedere l’intervento di un laboratorio autorizzato in tutte le attività relative alle dette indagini.
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