Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, così come previsto dal d.lgs. 231/2001, per svolgere la sua efficacia esimente, deve essere, oltre che idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, adottato ed efficacemente attuato da parte dell'organo dirigente. In tale ottica, ad un organismo dell'ente (Organismo di Vigilanza o OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, è affidato un compito di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza di tale Modello. L'efficacia preventiva di salvaguardia per l'ente, tuttavia, sarà vanificata nel caso in cui tale attività di vigilanza risulti insufficiente, o peggio, omessa. Per dispiegare la propria attività di controllo in maniera efficace e reale, è imprescindibile l’autonomia del potere di iniziativa e verifica dell'OdV.
Come si potrebbe garantire, altrimenti, tale ruolo prerogativa in presenza di un organo privo, nei fatti, di autonomia ed indipendenza?
In merito la sua composizione dovrà necessariamente essere funzionalmente orientata ad un adeguato bilanciamento dei poteri, nonché, particolarmente attenta e sensibile ad evitare ogni eventuale conflitto di interessi dei suoi componenti.
Partendo da tali presupposti, la prassi applicativa e la giurisprudenza si sono posti una precisa domanda: può il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP) essere chiamato a svolgere il ruolo di componente dell’Organismo di Vigilanza?
E’ bene preliminarmente chiarire che il ruolo del RSPP è di sovraintendere il Servizio di Prevenzione e Protezione sul luogo di lavoro. L'art. 33 del d.lgs. 81/2008 chiarisce i suoi compiti, ossia l’individuazione dei fattori di rischio, di misure preventive e protettive, nonché procedure di sicurezza e programmi di formazione volti a tutelare la salute dei lavoratori. Alla luce di tali presupposti, risulta chiaro il ruolo operativo del RSPP in una tematica particolarmente sensibile anche ai sensi del d.lgs. 231/2001 quale è quella della sicurezza dei luoghi di lavoro.
E’ però evidente che far coincidere il RSPP, cui è affidato un controllo tecnico-operativo, con il componente dell’Organismo di Vigilanza, rivolto al controllo sull’efficienza ed efficacia delle procedure del Modello di organizzazione e gestione, porterebbe inevitabilmente a una situazione di sovrapposizione tra controllore e controllante che non potrebbe che sfociare in un palese conflitto di interessi.
Il requisito dell'autonomia, in questo senso, verrebbe del tutto svuotato, andando a compromettere inevitabilmente l'efficacia esimente dell'intero impianto 231.
E’ proprio in tal senso che si è espressa Confindustria nelle Linee Guida del 2008, riconoscendo in capo al RSPP un dovere di controllo di carattere operativo quasi sempre “inserito all’interno di precise gerarchie aziendali dalle quali dipende o, quando esterno, vincolato da rapporti contrattuali con esponenti delle predette gerarchie”, diversamente dall’OdV, “incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001”.
Vi è peraltro una pronuncia giurisprudenziale che assume particolare rilievo su questa tematica. La Corte d'Assise di Torino, nella sentenza del noto caso Thyssenkrupp, confermata anche in appello, ha sottolineato l’inaccettabile coincidenza del ruolo di RSPP e membro dell’OdV contestando alla società una scelta “superficiale e poco attenta”, non essendosi preoccupata “del fatto, evidente, che il membro deputato ad efficacemente vigilare sull’adozione del “modello” in materia antinfortunistica era lo stesso dirigente del settore ecologia, ambiente e sicurezza; in sostanza l’Ing. C, come membro dell’organo di vigilanza, doveva controllare il suo stesso operato.”
In tal senso, pertanto, la Corte ha ritenuto far decadere l’intero impianto di compliance societaria ai sensi del d.lgs. 231/2001, specificando che “il Modello adottato, nel periodo preso in considerazione, non poteva essere stato reso operativo, tanto meno in modo efficace” dal momento che “tale organismo [OdV] deve essere dotato, secondo il citato art. 6, di autonomi poteri di iniziativa e di controllo: non è necessario spendere ulteriori parole sulla autonomia del controllore quando è la stessa persona fisica del controllato”.
E’ chiara quindi la risposta al quesito iniziale: RSPP e OdV non sono conciliabili se non si vuole correre il rischio di vedere vanificata la volontà societaria di adeguarsi alle misure preventive di cui al d.lgs. 231/2001.
Si segnala che il giorno 28/11/2014 si terrà a Milano il Convegno “Compliance aziendale – il dettato normativo e la responsabilità dei soggetti apicali”.
Il convegno, di estremo interesse, può essere un momento di incontro tra tecnici e legali sul tema della Compliance aziendale con particolare riferimento al d.lgs. 231/2001.
L’obiettivo del convegno è infatti quello di estrapolare in ambito Privacy, Responsabilità amministrativa degli Enti, Sicurezza sul Lavoro e Sistemi di Gestione alcune delle problematiche più comuni all’interno delle Aziende provando a fornire risposte tecniche anche per il tramite dell’esposizione dei principali orientamenti giurisprudenziali.
La partecipazione all’incontro può essere un valido strumenti sia per gli operatori di tali materie, sia per coloro che si avvicinano al mondo della Compliance per la prima volta, nell’ottica di fornire strumenti pratici per la corretta applicazione delle norme di riferimento.
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Milano, 28 novembre 2014 - ore 09:00 - 18:00
Palazzo Bovara - Corso Venezia, 51 (MM. Palestro)