IL CONTENZIOSO

Orsingher Ortu ottiene il via libera della Corte Costituzionale allo "scalino preferenziale"

La Corte Costituzionale si è espressa con sentenza 44/2025

22-04-2025

Orsingher Ortu ottiene il via libera della Corte Costituzionale allo "scalino preferenziale"

Con sentenza n. 44 del 15 aprile 2025, la Corte Costituzionale ha definito un’annosa questione relativa ai contributi pubblici alle emittenti televisive locali.

 

In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell’art. 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2018, n. 108, e dell’art. 13, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, come sollevata da alcune società collocatesi dopo la centesima posizione in graduatoria.

 

In questo modo la Corte ha fatto proprie le tesi sostenute dall’Associazione A.L.P.I. Radio  TV e da alcune società aderenti a Confindustria Radio e TV.

 

Orsingher Ortu ha assistito l’Associazione A.L.P.I. Radio TV con un team composto dal senior partner Carlo Edoardo Cazzato (in foto), dalla senior associate Marta Bianchi e dalla trainee Sofia Occhipinti.

 

L’associazione è stata assistita, inoltre, da Isabella Loiodice, professore ordinario di Diritto pubblico comparato presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.

 

Le società aderenti a Confindustria Radio e TV sono state tutte rappresentate da Tommaso Di Nitto dello studio legale Youre e dagli avvocati Patrizio Ivo D’Andrea e Giuditta Marra.

 

Nel caso in questione, la Corte ha ritenuto che la disposizione che ha elevato a rango primario il cosiddetto “scalino preferenziale”, in forza del quale i contributi stanziati in favore delle emittenti televisive locali sono attribuiti per il 95% alle prime cento in graduatoria e per il restante 5% a quelle collocatesi in posizione successiva, non violi i princìpi del pluralismo informativo e della concorrenza.

 

Infatti, da un lato, è stato riconosciuto come tale meccanismo consenta di superare il precedente sistema assistenzialistico a favore di un sistema volto ad incentivare il miglioramento della qualità dell’informazione e dell’uso di tecnologie innovative, oltre che al sostegno dell’occupazione delle imprese; dall’altro, è stato rilevato come in qualsiasi graduatoria vi possa essere uno scarto minimale di punteggio, e quindi di «efficienza analoga», tra l’ultimo dei soggetti ammessi a contribuzione e quelli collocatisi in posizione immediatamente successiva e non ammessi, ragion per cui «[…] a maggior ragione deve considerarsi non manifestamente irragionevole che la contribuzione sia concentrata in misura maggioritaria in favore di un numero predeterminato e sufficientemente ampio di soggetti graduati e ripartita in misura anche significativamente ridotta tra gli altri soggetti ammessi».

 

La Corte Costituzionale ha inoltre rilevato che «l’attuale sfida dell’informazione non riguarda tanto la ulteriore moltiplicazione delle già numerose voci che si fanno sentire nella sfera pubblica, quanto la salvaguardia della qualità dell’informazione medesima».

 

 


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