Pometon, impresa che produce e vende in tutto il mondo polveri ferrose e non ferrose e graniglie di acciaio inox e speciali, assistita da Osborne Clarke, con un team guidato dal partner Enrico Fabrizi (in foto) coadiuvato dai senior associate Valeria Veneziano e Angelo Molinaro, ha ottenuto l'annullamento da parte del Tribunale dell’Unione Europea della sanzione comminata dalla Commissione Europea e la sua rideterminazione in un importo inferiore di circa il 40% rispetto a quello originariamente stabilito dalla stessa Commissione.
Il giudizio ha avuto ad oggetto un caso di c.d. settlement "ibrido", ovvero una fattispecie in cui una parte (o più parti) accusata di un presunto cartello conclude una transazione con la Commissione (riconoscendo la propria responsabilità e ottenendo, in cambio, una riduzione del 10% dell’ammontare della sanzione altrimenti applicabile), mentre un’altra parte (o un numero maggiore di altre parti), decidendo di non transigere, rimane sottoposta alla procedura ordinaria. Nel caso di specie, all'accertamento di un'intesa tra quattro parti – che, nel contesto appunto di un procedimento di settlement, avevano ammesso di aver preso parte a un cartello - ha fatto seguito un procedimento ordinario, nei confronti della sola Pometon, conclusosi con l'adozione della decisione impugnata.
Nel calcolare la sanzione applicabile alle settling parties e a Pometon, la Commissione aveva fatto uso dell'art. 37 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende (che le consente di allontanarsi dalla metodologia generale per la fissazione delle sanzioni), e aveva ridotto gli importi di base di percentuali di diversa entità. Il Tribunale, all'esito di un giudizio durato quasi tre anni, ha accolto il motivo di ricorso di Pometon diretto ad ottenere l'annullamento della sanzione per violazione dell'obbligo di motivazione, rilevando come la decisione impugnata non fornisse «alcuna indicazione sufficientemente precisa sul metodo di calcolo utilizzato e sugli elementi di valutazione presi in considerazione per differenziare la percentuale di riduzione concessa alla ricorrente rispetto a quelli applicati agli altri partecipanti all'intesa in funzione della responsabilità propria di ciascuna impresa».
Il Tribunale ha, poi, sostanzialmente aderito alla tesi di Pometon secondo cui il criterio applicato per la riduzione delle sanzioni - reso noto dalla Commissione solo in udienza - risultava privo di ogni fondamento logico.
In particolare, il Tribunale ha rilevato come il fattore centrale utilizzato dalla Commissione - ovvero, il valore delle vendite specifiche globali (anziché quelle nello Spazio Economico Europeo) e il rapporto tra tali vendite e il fatturato totale dell'impresa - non costituisse un elemento pertinente e ha provveduto a rideterminare la sanzione sulla base di criteri diversi, concedendo a Pometon «una percentuale di riduzione eccezionale del 75% sull'importo di base dell'ammenda» e fissando, così, il livello della sanzione ad un importo inferiore di circa il 40% rispetto a quello originariamente irrogato dalla Commissione.
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