Osborne Clarke ha assistito con successo Energy Performance Company in una controversia arbitrale contro Selmabipiemme Leasing avente a oggetto un contratto di leasing immobiliare.
Per Osborne Clarke ha operato un team composto dal partner Federico Banti (in foto) e dall'associate Francesco Berardi.
Il collegio arbitrale ha accolto la domanda proposta dall’utilizzatore volta a far accertare la nullità di una clausola contenuta nel contratto che escludeva l’applicazione, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, dell’articolo 1526 c.c. relativo alla vendita con riserva di proprietà.
La clausola, infatti, prevedeva che nel caso in cui l’utilizzatore si fosse reso inadempiente, la società di leasing oltre a poter trattenere i canoni già percepiti, avrebbe avuto diritto al pagamento dei canoni scaduti e non pagati, di tutti i canoni ancora non scaduti e al corrispettivo previsto per l’esercizio del diritto d’opzione d’acquisto. Inoltre la clausola prevedeva che una volta soddisfatte tutte le ragioni di credito della concedente, l’utilizzatore avrebbe avuto diritto a un indennizzo, pari al corrispettivo imponibile che quest’ultima avrebbe ricevuto dalla eventuale vendita dell’immobile.
Il collegio arbitrale ha accolto le argomentazioni giuridiche fatte valere dai legali di Energy Performance Company. Il collegio, infatti, dopo aver accertato che il contratto di leasing rientrava nella fattispecie del leasing traslativo - avendo ad aggetto un immobile destinato a conservare alla scadenza del rapporto un valore superiore all’importo convenuto per il riscatto - ha ritenuto che la clausola contrattuale non fosse idonea a “garantire l’equilibrio sinallagmatico tutelato dal legislatore”, ponendosi pertanto in contrasto con la ratio dell’articolo 1526 c.c. Più precisamente secondo il collegio, la clausola non era atta a garantire il sinallagma contrattuale in ragione della sua “estrema genericità” quanto all’attuazione del diritto dell’utilizzatore di ricevere dal concedente il pagamento di una somma a titolo di indennizzo, pari al corrispettivo imponibile che questi avrebbe ricavato dall’eventuale vendita dell’immobile.
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