Contenzioso

Pavia e Ansaldo vince in Cassazione per Cpg

La Corte di Cassazione ha sancito un rilevante principio per le operazioni di cartolarizzazione in Italia su un profilo in relazione sul quale non risulta essersi mai pronunciata

18-06-2019

Pavia e Ansaldo vince in Cassazione per Cpg


Pavia e Ansaldo, con Mario Di Giulio (in foto) e Laura Cavarretta, ha ottenuto una pronuncia della Corte di Cassazione in favore di Cpg Societa' di Cartolarizzazione, che ha sancito un rilevante principio per le operazioni di cartolarizzazione in Italia su un profilo in relazione al quale la Corte di Cassazione non risulta essersi mai pronunciata.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 16 maggio 2019, n. 13162 ha statuito il seguente principio di diritto: «nelle operazioni di c.d. cartolarizzazione, i flussi di liquidità ingenerati dall’incasso dei crediti, destinati a confluire nel patrimonio separato all’uopo costituito e versati sui conti correnti accesi dalla c.d. società veicolo, di cui all’art. 3 della legge n. 130 del 1999, producono interessi, che sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. c), del Dpr. N. 600 del 1973. A seguito dell’esaurimento dell’operazione di cartolarizzazione, la società veicolo vanta titolo per domandare il rimborso di quanto prelevato dai suoi conti correnti a titolo di ritenuta di acconto».

Pavia e Ansaldo aveva impugnato di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il silenzio rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria in relazione all’istanza di rimborso delle ritenute alla fonte che la società di cartolarizzazione aveva subito ai sensi dell’art. 26, D.P.R. n. 600/1973 sugli interessi maturati sui conti correnti accesi per un’operazione di cartolarizzazione. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto tale ricorso, riconoscendo il diritto al rimborso. Tale decisione era stata poi ribaltata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma che aveva accolto la linea difensiva dell’Agenzia delle Entrate, peraltro non coerente con quanto dalla medesima statuito nella risoluzione n. 77/2010, nella quale riconosceva il diritto al rimborso delle ritenute alla fonte subite sugli interessi maturati sui conti correnti accesi nel corso di operazioni di cartolarizzazione. 

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva quindi dichiarato legittimo il silenzio rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto tali ritenute dovevano essere considerate a titolo d’imposta definitiva e non di acconto. La Corte di Cassazione ha invece accolto l’interpretazione normativa dei due professionisti di Pavia e Ansando e ha statuito il principio di diritto al quale la Commissione Tributaria Regionale di Roma dovrà ora uniformarsi.

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