Persiani ha assistito con successo Reti Televisive Italiane, di fronte la Corte di Cassazione, in merito alla non assoggettabilità a contribuzione previdenziale di somme erogate ad alcuni lavoratori a titolo di “incentivo all'esodo”, in esecuzione di un accordo ex art. 2113 del Codice Civile.
Il team di professionisti è stato coordinato da Mattia Persiani (in foto), fondatore dello studio, e dal socio Giovanni Beretta.
La Suprema Corte ha affermato che «rientrano tra le somme che vanno escluse dalla retribuzione imponibile, in quanto corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, non solo quelle conseguite con un apposito accordo per l’erogazione dell'incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte le somme che risultino erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l'esodo, potendo risultare ciò sia da una indicazione in tal senso nell'atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi».
Pertanto, l'esonero dal pagamento della contribuzione previdenziale sulle somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, non è condizionato dalla contestualità tra la loro erogazione e la cessazione del rapporto, ma permane anche quando l'erogazione è avvenuta successivamente alla sottoscrizione del relativo accordo conciliativo.
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