Il Consiglio di Stato ha ha accolto il ricorso in appello interposto dalla Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo e dalla compagnia aerea associata Blue Panorama Airlines, difesi da Laura Pierallini, socio fondatore dello studio Cannata Pierallini.
Il procedimento vedeva opposta l’associazione nazionale vettori e operatori del trasporto aereo e Blue Panorama all’ente nazionale per l’aviazione civile, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell’economia e delle finanze (tutti difesi dall’avvocatura Generale dello Stato), a Aeroporti di Roma, difesa da Luca Leone, a Eni, difesa da Giuseppe de Vergottini e Vincenzo Maria Larocca e a Esso Italiana, difesa da Antonio Di Pasquale e Piero d’Amelio.
Il giudizio riguarda la determinazione delle royalties sul carburante, ossia del sovrapprezzo richiesto alle compagnie aeree dai gestori aeroportuali per il servizio di rifornimento di carburante da parte delle compagnie petrolifere.
Il Consiglio di Stato ha annullato i provvedimenti adottati da Enac nell’anno 2006 e 2007, con cui tale Ente stabiliva l’ammontare delle royalties sui singoli aeroporti italiani, accogliendo la tesi delle compagnie aeree, basata sulle direttive comunitarie, sulle delibere del CIPE e sul D.Lgs. n. 248/2005, secondo cui il sovrapprezzo può essere imposto solo in stretta correlazione e previa dimostrazione di costi effettivamente sostenuti per la fornitura.