Faienza, assistita dai partner di Pirola Pennuto Zei Tonio Di Iacovo e Andrea Russo, nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione definitosi con sentenza n. 21747 del 20 settembre 2017, è risultata vittoriosa nell’ambito di contenzioso incardinato contro l’Agenzia delle Entrate avverso sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Il principio di diritto statuito dalla Corte nella fattispecie è quello secondo cui l’accertamento induttivo è illegittimo allorché lo scostamento tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore, non integri il requisito della “grave incongruenza” , requisito tuttavia abrogato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 23, a decorrere dalla quale (1 gennaio 2007) l'accertamento induttivo può viceversa fondarsi sul mero divario, a prescindere dalla sua gravità, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore. L’ordinamento attuale dunque reca minori tutele per il contribuente.
La Corte accoglie il ricorso del contribuente e rinvia in seconde cure, per il rinnovo del giudizio di merito e per le spese.
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