Pirola Pennuto Zei, con i partner Tonio Di Iacovo (in foto) e Andrea Russo, vince in Corte di Cassazione con il Consorzio M3 contro l'Agenzia delle Entrate.
La Suprema Corte ha accolto i motivi di ricorso proposti dallo studio nella controversia relativa al diniego di rimborso Iva versata dal Consorzio M3 e relativa ai costi di costruzione di un fabbricato da adibire a sede operativa.
Ha stabilito il principio di diritto secondo cui si deve considerare inerente all’esercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni destinati alla costituzione delle condizioni necessarie affinché l’attività tipica possa concretamente iniziare. Sono quindi suscettibili di rientrare nella nozione di strumentalità anche le attività meramente preparatorie che, difatti, vengono poste in essere in una fase in cui non c’è ancora produzione di ricavi.
Per stabilire se l’attività di costruzione di un fabbricato da adibire all’esercizio d’impresa sia detraibile o meno, si deve considerare l’intenzione del soggetto passivo d’imposta di utilizzare il bene per fini aziendali, anche in assenza di produzione di ricavi, purché sia confermata da elementi obiettivi.
L’accoglimento del ricorso del contribuente, la cassazione della sentenza impugnata e il giudizio di merito da ripetere seguono i principi di legittimità sopra richiamati.
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