Sauter Italia, assistita da Tonio Di Iacovo e Andrea Russo, partner di Pirola Pennuto Zei, ha visto accogliere dalla Corte di Cassazione il proprio ricorso avverso sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia nel contenzioso che vedeva la società opporsi all’Agenzia delle Entrate in tema, tra l’altro, di deducibilità della quota di indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio e relativo fondo di accantonamento.
La Suprema Corte, conformemente ai motivi di impugnazione proposti dai difensori della società, ha dichiarato innanzitutto la nullità della sentenza impugnata per difetti di natura procedurale e, in secondo luogo, il principio di diritto secondo cui la quota di indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio e del relativo fondo di accantonamento costituiscono oneri deducibili nell’esercizio di competenza civilistica, in cui vengono stanziati, e non invece in quello di effettiva corresponsione, dovendosi quindi applicare il principio di competenza e non quello di cassa.
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