Portolano Cavallo ha assistito HomeAway Italia in una controversia decisa in primo grado dal Tribunale Ordinario di Milano che, con sentenza n.38922/2016, ha riconosciuto alla società la qualità di hosting provider e conseguentemente l’assenza di responsabilità per un caso di phishing informatico in danno di un utente della piattaforma. Del team di Portolano Cavallo hanno fatto parte il socio Micael Montinari (in foto) e l’associato Filippo Frigerio.
In particolare, il Tribunale di Milano ha stabilito che HomeAway Italia fornisce uno spazio di memoria sui propri server nel quale gli utenti immettono e memorizzano contenuti (hosting). Alla luce di questa qualificazione, il Giudice ha statuito che HomeAway Italia è soggetta al regime di responsabilità previsto dalla direttiva e-commerce e dal decreto legislativo n. 70 del 2003 e che non si può applicare l’art. 2050 c.c. in materia di responsabilità extra-contrattuale poiché l’attività dell’hosting provider non può ritenersi di per sé pericolosa.
La responsabilità di HomeAway Italia deve essere esclusa, posto che l’art. 16 del citato decreto legislativo n. 70 del 2003 riconosce la responsabilità dell’hosting provider nel solo caso in cui lo stesso sia a conoscenza della attività illecita compiuta da un destinatario del servizio e non agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. Nel caso di specie, HomeAway, appena venuta a conoscenza della attività illecita, ha immediatamente provveduto a inviare un messaggio di avviso (c.d. warning) a tutti gli utenti del sito che erano entrati in contatto con il presunto proprietario; inoltre ha ripristinato immediatamente l’account del proprietario effettivo.
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