L’avv. Giorgio Emanuele Degani ha assistito con successo una nota Società Sportiva Dilettantistica, attiva nel settore del fitness e della gestione di palestre e centri sportivi, ottenendo una importante vittoria in CGT di II grado della Lombardia.
I Giudici di appello hanno accolto la tesi della società appellante, secondo cui il mancato invio del modello EAS costituirebbe una violazione meramente formale, superata dalla sussistenza nella sostanza dell’attività sportiva esercitata dalla società.
“Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, considerato che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma rappresenta un criterio guida nell’applicazione dei tributi armonizzati come l’IVA”, commenta l’avv. Degani.
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