Legal Risk Management e Compliance integrata
Tipico di ogni attività imprenditoriale, il rischio legale d’impresa è connesso alle possibili conseguenze derivanti da violazioni di leggi, regolamenti, responsabilità precontrattuale, contrattuale o extra contrattuale e, ancora più in generale, da controversie giudiziali.
Risulta pertanto importante sviluppare un sistema di gestione dei rischi legali finalizzato a proteggere il valore di un’azienda stessa, nonché a migliorare la sua reputazione verso gli stakeholders coinvolti nel progetto aziendale.
Legal Risk Management e compliance integrata
Il Legal Risk Management è un’attività volta a individuare le aree in cui risiede il rischio legale al fine di procedere al suo contenimento attraverso i processi di prevenzione legale.
L’esigenza di una compliance integrata nasce dall’eccessiva procedimentalizzazione delle decisioni aziendali, dalla moltiplicazione dei controlli e dall’incertezza normativa che rischia di ostacolare la diffusione di una sana cultura d’impresa con conseguente rischio per l’imprenditore.
Solo l’adozione di un sistema legale integrato è in grado di assicurare una più efficiente gestione delle attività, costruendo un modello di organizzazione e gestione uniforme.
Attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di compliance, la condivisione e lo scambio di informazioni, l’esecuzione di risk assesment congiunti consentono di avere una visione strategica idonea a prevenire il rischio legale d’impresa.
La compliance integrata nasce dal combinato di varie previsioni normative:
a) l’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 231/2001);
b) la certificazione, analisi preventiva e monitoraggio del rischio fiscale.
c) l’ESG (Environmental, social, and corporate governance);
d) l’attuazione dei regolamenti sulla Privacy (Reg. EU 679/2016 c.d. GDPR e D.lgs. 196/2003 c.d. Codice Privacy); d) normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007); e) Sicurezza sul posto di lavoro (D.lgs. 81/2008); e) prevenzione stragiudiziale delle controversie legali.
A consuntivo, risulta estremamente rischioso gestire la complessità normativa e concorrenziale con approcci sporadici ed isolati; pertanto diventa necessario favorire una visione ampia della compliance attraverso servizi integrati di vari professionisti, al fine di una gestione completa e preventiva del rischio d’impresa.
Legal Risk Management e adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili
Tale processo preventivo di gestione del rischio legale è altresì sviluppato con un adeguato sistema di funzionigramma e di organigramma (assetto organizzativo), prassi operative dirette a garantire la completezza, correttezza e tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall’impresa (assetto amministrativo), nonché a una corretta determinazione contabile dei fatti di gestione sia ai fini di consuntivazione sia ai fini comunicativi all’esterno dell’impresa (assetto contabile).
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Normativa di riferimento.
Art. 2086 c.c.: “L’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Art. 3 del CCII: l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore; b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4; c) ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata e per effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.
Art. 2381 comma 5 c.c.: “Gli Organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al CdA e al Collegio Sindacale, con la periodicità fissata dallo Statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”.
Solo una diversa cultura d’impresa consentirà la prevenzione dei relativi rischi, nonché una sana gestione con un prevedibile risparmio in termini di costi.
Catania – Milano 16 maggio 2024
Vocati Sta s.r.l.
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