Privacy: Nuove regole di condotta

22-12-2008

Semplificazione degli adempimenti in materia di privacy per gli avvocati, individuazione dei titolari del trattamento dei dati negli studi associati, possibilità di accesso per i legali ai tabulati telefonici, chiarimenti interpretativi sui doveri e le potestà che spettano ai professionisti del diritto e sui rapporti con la stampa.
Sono queste alcune delle importanti specificazioni contenute nel Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sottoscritto dal Consiglio nazionale forense insieme alle associazioni forensi (Unione camere penali, Aiga, Unione camere civili, Oua, Uae) e da Federpol e Aipros e approvato dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in attuazione dell’articolo 135 del Codice della privacy.
«Questo documento individua le finalità e i limiti dell’attività di difesa nel trattamento dei dati personali e risolve un dilemma importante: quello di coordinare il diritto di difesa, che postula per l’avvocato la possibilità di raccogliere ogni dato utile alla difesa del proprio assistito, con i diritti inerenti i dati personali della controparte e dei terzi», ha messo in luce nel suo intervento il presidente del Cnf, Guido Alpa. «La difesa dei diritti, attività già esonerata dalla richiesta necessaria del consenso dell’interessato, non è illimitata ma deve essere coordinata con i diritti della persona».
Alpa ha specificato che il codice sarà allegato al Codice deontologico forense, emanato dal Cnf, ma non potrà esservi incluso visto la natura di norma primaria che la Cassazione ha riconosciuto a quest’ultimo.


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