Semplificazione degli adempimenti in materia di privacy per gli
avvocati, individuazione dei titolari del trattamento dei dati negli
studi associati, possibilità di accesso per i legali ai tabulati
telefonici, chiarimenti interpretativi sui doveri e le potestà che
spettano ai professionisti del diritto e sui rapporti con la stampa.
Sono queste alcune delle importanti specificazioni contenute nel Codice
di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali
effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sottoscritto dal Consiglio
nazionale forense insieme alle associazioni forensi (Unione camere
penali, Aiga, Unione camere civili, Oua, Uae) e da Federpol e Aipros e
approvato dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in attuazione dell’articolo 135 del Codice della
privacy.
«Questo documento individua le finalità e i limiti dell’attività di
difesa nel trattamento dei dati personali e risolve un dilemma
importante: quello di coordinare il diritto di difesa, che postula per
l’avvocato la possibilità di raccogliere ogni dato utile alla difesa
del proprio assistito, con i diritti inerenti i dati personali della
controparte e dei terzi», ha messo in luce nel suo intervento il
presidente del Cnf, Guido Alpa. «La difesa dei diritti, attività già
esonerata dalla richiesta necessaria del consenso dell’interessato, non
è illimitata ma deve essere coordinata con i diritti della persona».
Alpa ha specificato che il codice sarà allegato al Codice deontologico
forense, emanato dal Cnf, ma non potrà esservi incluso visto la natura
di norma primaria che la Cassazione ha riconosciuto a quest’ultimo.