La crisi libica non mette a rischio l’approvvigionamento energetico dell’Italia. E le società del settore sono tutelate dalla cosiddetta clausaola di forza maggiore. Parla Galileo Pozzoli (nella foto) managing Partner e head of the Energy practice della sede di Milano dello studio americano Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle che da tempo assiste numerose società statali esportatrici di idrocarburi appartenenti a Paesi produttori, anche nell’area del nord Africa.
Avvocato Pozzoli, ritiene che l’Italia sia esposta ad un rischio-approvvigionamento energetico a causa della crisi libica?
Allo stato si può ritenere di no, almeno nell’immediato. L’impatto immediato di eventuali difficoltà di approvvigionamento di fonti energetiche dalla Libia può essere contenuto dalla capacità di approvvigionamento inutilizzata negli altri paesi produttori. Con specifico riferimento al gas naturale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha nei giorni scorsi esaminato la situazione in sede di Comitato d’Emergenza e Monitoraggio del Sistema del Gas ed ha concluso che non sono emersi problemi di sicurezza per le forniture italiane. Infatti le importazioni mancanti dalla Libia sono già state sostituite con un aumento dell’import dagli altri Paesi e da un maggior ricorso agli stoccaggi.
È possibile sostenere che la situazione relativa al gas è più preoccupante di quella relativa al petrolio?
Non direi più preoccupante, bensì più complessa. L’approvvigionamento del gas naturale attraverso i gasdotti è per sua natura più rigido e meno flessibile rispetto a quello del petrolio e pertanto la situazione relativa alla sicurezza dell’approvvigionamento del gas naturale potrebbe dare adito a maggiori preoccupazioni mentre una diminuzione dell’approvvigionamento di petrolio può essere più facilmente compensata sia dalle scorte, incluso il livello minimo di scorte di petrolio imposto dalla UE, che da un aumento della produzione.
La sospensione delle forniture per cause di forza maggiore quali conseguenze ha, solitamente, a livello di obblighi contrattuali tra le parti?
Guerre, azioni terroristiche, rivolte e sabotaggi costituiscono eventi di forza maggiore che devono essere tempestivamente comunicati dalla parte colpita e che, normalmente, prevedono la sospensione degli obblighi contrattuali. Nel caso limite in cui l’evento di forza maggiore si dovesse protrarre per un lungo periodo di tempo è solitamente prevista la facolta di recesso dal contratto.
Gli operatori come si tutelano di solito?
La tutela maggiore è di carattere commerciale ed è quella di dotarsi di un portafoglio diversificato di fonti di approvvigionamento, in modo tale da diversificare e quindi di diminuire il rischio del venir meno di uno o più fonti di approvvigionamento.
Il governo può obbligare gli operatori ad incrementare i livelli di importazione di gas da altri gasdotti?
Nel caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività nel settore gas, il Ministero dello Sviluppo Economico può adottare misure temporanee di salvaguardia emanando il cosiddetto Decreto Massimizzazione al fine di massimizzare le importazioni di gas naturale. In forza di tale provvedimento, il Ministero dello Sviluppo Economico può imporre a tutti gli importatori di utilizzare pienamente la capacità di trasporto conferita ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti. Tale situazione si è verificata anche in tempi recenti (gennaio 2009) in seguito all’incidente del dicembre 2008 che aveva messo fuori esercizio una delle condotte del gasdotto sottomarino Transmed nonché alla riduzione dei quantitativi di gas importato dalla Russia determinatasi in esito al contenzioso allora in atto tra Gazprom e le società del gas ucraine.
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