Si conclude la fase cautelare del procedimento che vede impegnata Sky Italia s.r.l. come parte attrice nei confronti di R.T.I. e Publitalia 80 a causa del rifiuto di quest’ultima di accogliere e proseguire le campagne pubblicitarie dell’emittente televisiva concorrente.
Se da una parte con ordinanza cautelare del 26.10.2009 (R.G.10384/2009) il giudice designato, ravvisato nella condotta della concessionaria di pubblicità del biscione un accordo anticoncorrenziale non conforme ai doveri di correttezza professionale, ne aveva inibito la prosecuzione, dall’altra il ricorso (ex art. 669 duodecies c.p.c) di Sky Italia per lamentare l’inottemperanza di Publitalia ’80 e RTI alla suddetta ordinanza cautelare non aveva portato ai risultati sperati.
In quell’occasione il giudice, pur ravvisando il perdurante rifiuto di Publitalia ’80 a riprendere relazioni commerciali con Sky Italia, non aveva accolto il ricorso avanzato da Sky. L’ordinanza stabiliva l’impossibilità di enucleare modalità di esecuzione del provvedimento cautelare.
Nell’ ultimo episodio del procedimento, Sky ha proposto reclamo (ex art. 669 terdecies) contro l’ordinanza del 16.02.2010; ma anche in questo caso le pretese avanzate dall’emittente non sono state accolte.
Publitalia è stata assistita dagli avvocati Alessandro Munari e Raffaele Cavani (nella foto), dello studio Munari Cavani, assieme agli avvocati Gian Michele Roberti e Guido Bellitti, dello studio Roberti & associati. RTI è stata assistita dalla professoressa Stefania Bariatti, socio di Chiomenti, e dall'avvocato Fabio Lepri, dello Studio Lepri & partners.
A fianco di Sky Italia ritroviamo gli avvocati Mario Siragusa, Ferdinando Emanuele, Marco D’Ostuni (partner) e Carlo Santoro (associate) dello studio Cleary Gottlieb.
Con ordinanza dell’8 aprile 2010, depositata oggi, il giudice si è pronunciato a favore dell’inammissibilità del ricorso prediligendo un’interpretazione restrittiva dell’ambito di ammissibilità del reclamo art. 669 terdecies cpc : il reclamo è proponibile solo avverso il provvedimento cautelare e non contro l’ordinanza con cui è stato concesso detto provvedimento.
In riferimento al caso di specie, data la natura meramente attuativa del provvedimento ex art 669 duodecies cpc, il giudice ha deciso che non è possibile proporre il reclamo.
Sono due gli elementi emersi in quest’ultimo episodio che potrebbero avere risvolti interessanti in sede di giudizio di merito. In primo luogo, quest’ultima ordinanza riafferma l’impossibilità per il giudice di emettere ordini “finalizzati a produrre vincoli contrattuali, sostituendosi d’imperio alla volontà delle parti”. In secondo luogo, si sottolinea che l’ordinanza cautelare del 26.10.2009 non ha qualificato come illegittima e anticoncorrenziale la condizione di reciprocità richiesta da Publitalia e R.T.I. in sede negoziale con SKY.
Chiusa definitivamente la fase cautelare non resta che attendere cosa accadrà nel giudizio di merito, la cui prima udienza è attesa per l’inizio di giugno.
TAGS
Munari Cavani, Lepri, Chiomenti, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton StefaniaBariatti, MarcoD'Ostuni, MarioSiragusa, FerdinandoEmanuele, CarloSantoro, RaffaeleCavani, AlessandroMunari, FabioLepri, GuidoBellitti, Gian MicheleRoberti Rti - Reti Televisive Italiane, Sky, Publitalia 80