Il TAR Lazio (sez. II ter) ha respinto in sede cautelare la domanda di sospensiva presentata dal Consorzio Tutela della DOC Frascati Soc. Consortile Coop. a r.l. contro il provvedimento del Ministero Politiche Agricole n. 18382, del 30.11.2009, di autorizzazione a effettuare le operazioni di imbottigliamento al di fuori della zona di produzione del vino a DOC Frascati, in deroga alle disposizioni previste dal disciplinare di produzione, con la quale il Ministero aveva autorizzato (fra gli altri) la Fratelli Martini SL S.p.A., una delle principali aziende italiane del comparto vitivinicolo e tra i maggiori esportatori italiani di vino, assistita dagli avvocati Francesco Argenzio e Duilio Cortassa ad imbottigliare nel proprio stabilimento in Cossano Belbo (CN), il vino DOC Frascati.
L’ordinanza si inserisce nel decennale contenzioso che oppone il Consorzio del Frascati, insieme ad altri consorzi, alle industrie vitivinicole, rappresentate dall’Unione Italiana Vini e dalla Federvini, che si battono per la liberalizzazione delle zone di imbottigliamento, naturalmente sotto il pieno controllo dei Consorzi e conferma l’orientamento emerso a livello comunitario, con l’approvazione del Reg. 607/2009 del 14 luglio dello scorso anno, il quale prevede che la restrizione obbligatoria ad una data zona geografica delle operazioni di imballaggio dei vini a DOC costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi e può essere eccezionalmente imposta se è necessaria, proporzionata e atta a salvaguardare la reputazione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica, ma dovrà essere adeguatamente giustificata sotto il profilo della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi.