Con la novella del 2015, il Legislatore estese l’applicabilità di una causa di non punibilità ai reati tributari, ex art. 13 D.lgs n. 74/2000.
È opportuno precisare che l’art. 13 evoca una causa di non punibilità in senso stretto che, ad opera della novella del 2019, riformando pro reo, ha esteso alle ipotesi di dichiarazione fraudolenta, ex artt. 2 e 3, il raggio applicativo delle cause di non punibilità, a condizione che il ravvedimento operoso avvenga prima della formale conoscenza da parte del contribuente di una qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimento penale a suo carico.
Suddetto pilastro normativo incontra punctum dolens all’art. 8, comma 1, lett. b), D.lgs n. 231/2001, secondo il quale la responsabilità da delitto della societas sussiste anche quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.
Risulta, altresì, controverso l’ambito applicativo dell’art. 13 nei confronti dell’ente: mentre per la persona fisica è prevista una premialità, qualora si ravveda spontaneamente - pagando integralmente debiti tributari, interessi e sanzioni prima della c.d. formale conoscenza - l’ente si vedrà inesorabilmente condannato ad una sanzione nel caso in cui sia sprovvisto di MOGC idoneo ed effettivo.
Non si comprende perché il ravvedimento operoso avalli una “non punibilità” della persona fisica (legale rappresentante), ma allo stesso modo non permetta tale premialità per l’ente che, attraverso l’iniziativa volontaria e integralmente satisfattiva, sarà chiamato a rispondere ex 231.
Il difetto di coordinamento tra non punibilità della persona fisica e dell’ente deriva dalla diversa ratio degli illeciti: mentre i primi sono esclusivamente volti a punire le condotte lesive degli interessi dell’Erario, i secondi rivestono un ruolo più ampio e sono indirizzati anche alla responsabilizzazione degli enti ed alla prevenzione dei reati al loro interno.
Ad ogni buon conto, tale disarmonia genera effetti irrazionali, posto che nella maggior parte dei casi è l’ente a sostenere economicamente il pagamento del debito tributario maggiorato di interessi e sanzioni: appare dunque quantomeno auspicabile un intervento del legislatore che preveda, anche per l’ente, ipotesi di astensione dalla sanzione.
Avvocato Mario Mele
Reati tributari e le asimmetrie di disciplina.pdf
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