Le imprese, i trust e gli istituti giuridici affini sono obbligati a comunicare le informazioni sulla propria titolarità effettiva al Registro imprese. Dopo un lungo iter approvativo, lo scorso 9 giugno è entrato in vigore l’atteso decreto che istituisce il Registro dei titolari effettivi. La rilevanza rivestita dalla comunicazione e le connesse responsabilità rafforzano l’esigenza che ogni entità disponga di informazioni certe e affidabili in merito alla propria titolarità effettiva. Tali informazioni devono essere acquisite da parte degli amministratori della società che, in caso di dubbi, sono tenuti a rivolgere un’espressa richiesta ai soci.
L’impatto della normativa, le modalità di assolvimento degli obblighi e le problematiche interpretative sono stati al centro di un recente webinar organizzato da Kpmg in collaborazione con TopLegal, che ha visto in qualità di relatori Alessandro Colella e Alessandro Guerra, rispettivamente associate partner e manager di Kpmg Studio Associato, di Andrea Ferrario, partner di Kpmg Advisory, e di Michele Pisani, Chief AML officer di Bper. In apertura, Colella ha illustrato i criteri previsti dalla normativa per procedere all’identificazione del titolare effettivo, dando atto dell’esistenza di differenti prassi applicative, che tendono a creare situazioni di incertezza con particolare riferimento all’interpretazione del criterio della cosiddetta proprietà indiretta.
Pisani ha ricordato che la gamma di scenari che si presenta a una banca è molto varia e complessa. Va dalla piccola Srl a controllo familiare, con una struttura di controllo lineare, a società che presentano investitori esteri, con catene di controllo a volte opache. I responsabili che si occupano di AML devono porsi le domande necessarie sul perché il cliente ha deciso di ricorrere a strutture complesse di controllo. Le risposte possono essere di natura ordinaria e fisiologica. A volte alcuni passaggi possono essere poco chiari e indicatori di situazioni patologiche, quali operazioni di elusione, evasione e riciclaggio.
Guerra ha ricordato le difficoltà incontrate dagli amministratori, specialmente nei gruppi con controllanti estere, di illustrare ai soci stranieri le motivazioni che giustificano la richiesta di tali informazioni. A tal riguardo sono state illustrate le conseguenze che comportamenti ostruzionistici e poco collaborativi possono determinare a danno dei soci medesimi quali, su tutte, l’inibizione del diritto di voto in assemblea. L’esperto di Kpmg ha altresì sottolineato la necessità di conservare le evidenze delle ricerche svolte e di formalizzare l’esito delle stesse attraverso una apposita delibera del Cda con cui si identifica il titolare effettivo.
Un’altra problematica interpretativa, secondo Colella, è riscontrabile nelle società a controllo pubblico. In questi casi, non c’è ancora chiarezza sulla individuazione del titolare effettivo, in quanto non esiste una persona fisica identificabile come azionista dell’Ente pubblico proprietario delle partecipazioni societarie. Non essendo possibile applicare i criteri dell'assetto proprietario o del controllo, parrebbe corretto fare ricorso anche in questi casi al criterio residuale, individuando il titolare effettivo fra i soggetti che detengono i poteri di amministrazione o direttivi della società a controllo pubblico.
È stato infine ricordato che le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere fornite direttamente dai clienti. L’informazione deve poi essere verificata da documenti che comprovino la titolarità. Nel caso, i professionisti possono accedere ai registri, agli elenchi e ad altri documenti pubblici.