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Relazioni Italia - India

Le difficoltà nel caso di esecuzione di provvedimenti giudiziali e arbitrali

25-01-2021

Relazioni Italia - India

 

a cura di Elisabetta Pero, Francesco Doria Lamba, Emanuele Ameri e Payel Chatterjee.

 

Introduzione
La Repubblica Indiana - con oltre 1,3 miliardi di abitanti - è il secondo più popoloso stato del mondo e rappresenta, senza dubbio, un mercato d’interesse e dalle significative potenzialità per molte aziende nazionali. Il ritmo di crescita dell’economia indiana resta, seppur fortemente rallentato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra i più elevati su scala globale. Non sorprende, pertanto, che sempre più aziende italiane mirino a intrattenere relazioni commerciali con società indiane. 
Dall’altro lato, non è una novità che l’India guardi al nostro Paese e alle sue eccellenze con grande attenzione. 
Come in ogni matrimonio che si rispetti, però, è bene che ciascuno sia ben consapevole degli ostacoli che si incontreranno sul cammino: Italia ed India scontano certamente delle differenze culturali che, tuttavia, possono rappresentare dei booster alla sinergia tra le aziende; le reali insidie provengono, piuttosto, da una sostanziale distanza tra gli ordinamenti giuridici di ciascun paese. 
In tale contesto, si vuole accendere un faro sulla peggiore delle eventualità: il contenzioso; in particolare, superate le peripezie circa la legge applicabile, il giudice competente e le incognite di un giudizio nel merito, meritano particolare attenzione le possibilità e le modalità di esecuzione in India di un provvedimento di matrice giudiziale o arbitrale originatosi in Italia e, viceversa, di un provvedimento indiano sul territorio italiano.

Esecuzione provvedimento giudiziale nazionale nel territorio indiano
In linea generale, in caso di esecuzione in India di un provvedimento - che si tratti indistintamente di sentenza, ordinanza o decreto - pronunciato da un giudice non indiano, il soggetto dotato di titolo giudiziale incontra immediatamente un bivio a seconda che il provvedimento da eseguirsi sia stato emesso da un’autorità di un paese (i) reciprocating  ovvero (ii) non-reciprocating. Nel caso di pronuncia di un paese non-reciprocating - come l’Italia - la parte che abbia intenzione di eseguire in India è tenuta ad introdurre ex novo un giudizio - entro 3 anni dalla data del provvedimento straniero - innanzi al tribunale territorialmente competente ai sensi del diritto indiano. Ben diverso è il discorso nel caso il provvedimento si sia originato in uno dei paesi reciprocating: in tale ipotesi, il provvedimento può essere eseguito direttamente in India presentando una domanda di esecuzione ai sensi dell’articolo 44 del Code of Civil Procedure 1908.

Nello specifico, nel caso di un provvedimento emesso da un giudice italiano, la parte procedente si troverà costretta ad adire l’autorità giudiziale indiana per vedere riconosciute le proprie ragioni secondo quanto disposto dal Code of Civil Procedure 1908. Nel caso in cui, tuttavia, la controversia abbia natura commerciale ovvero sia di valore superiore a circa Euro 3.400, competenti a decidere saranno i c.d. tribunali commerciali istituiti ai sensi del Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act 2015. Innanzi ai predetti tribunali commerciali - costituti per garantire una corsia preferenziale ai procedimenti in materia - è possibile, inoltre, presentare un’istanza per l’emissione di un provvedimento sommario evitando, così, tutta la fase di ammissione di evidenze orali. Effettuata una sommaria analisi sulla posizione, il giudice indiano potrà, quindi, emettere un provvedimento di condanna, eventualmente anche condizionato al rilascio di garanzie. 
In tale contesto, la pronuncia straniera di un tribunale di un paese non-reciprocating ha di fatto un peso relativo, venendo acquisita nel procedimento innanzi alla corte indiana a titolo di “evidence”. 
Tanto premesso, una volta ottenuto il provvedimento dalla corte indiana potrà essere avviata, sempre ai sensi del diritto indiano, l’esecuzione dello stesso. Le modalità di esecuzione sono – in termini generali – affini a quelle previste nel diritto italiano con la particolarità che in India è altresì possibile richiedere – nel caso di condanna avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro - l’arresto del debitore quando questi materialmente possa ostacolare o ritardare l’esecuzione del provvedimento. 


Esecuzione provvedimento giudiziale indiano nel territorio nazionale
In linea generale, ai sensi dell’articolo 64 della L. 218/1995, in Italia vige il principio del riconoscimento automatico della sentenza straniera, purché il giudice che l’ha pronunciata fosse competente a conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano; non solo, per ottenere il riconoscimento utile all’esecuzione in Italia, è necessario altresì che nel procedimento definito dal provvedimento straniero siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa; rientrano tra tali diritti la rituale notifica al convenuto, la regolarità della costituzione in giudizio, il rispetto dei diritti della parte rimasta contumace, l’assenza di contrasto con un precedente giudicato italiano, il rispetto delle regole sulla litispendenza e, in generale, l’assenza di effetti derivanti dal provvedimento che siano contrari all’ordine pubblico. L’articolo 67 della L. 218/1995 prevede, comunque, che sia necessaria una dichiarazione di efficacia della Corte di Appello, territorialmente competente, in caso di “mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento di sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata”.
A differenza di quanto accade in India, l’esecuzione in Italia di un provvedimento emesso da una corte indiana risulta essere, senza dubbio, più facile e celere. 

Esecuzione dei provvedimenti arbitrali
Quanto all’esecuzione di lodi arbitrali, giova innanzitutto premettere che l’India - così come l’Italia - è firmataria della Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del, nonché della Convenzione di Ginevra del 1927 sull’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. 
Tanto premesso, in termini generali, l’esecuzione di un lodo arbitrale straniero in India è un processo bifasico  - disciplinato principalmente dall’Arbitration & Conciliation Act del 1996 nonché dal Code of Civil Procedure 1908 – che prende avvio attraverso una richiesta di esecuzione da presentare entro il termine prescrizionale di tre anni dalla pronuncia del provvedimento arbitrale straniero. In merito, la Corte Suprema indiana, attraverso la recente pronuncia resa nella causa Sundaram Finance Ltd. contro Abdul Samad e Anr, ha chiarito che la richiesta di esecuzione di un lodo straniero può essere presentata innanzi a qualsiasi tribunale in India ove si trovano i beni da sottoporre ad esecuzione. Tuttavia, nel caso in cui il valore della pronuncia da eseguire sia superiore a circa Euro 3.400, sono competenti i già citati tribunali commerciali istituiti ai sensi del Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act 2015. Nella prima fase del procedimento, il tribunale indiano competente effettua un controllo circa la sussistenza di alcuni requisiti formali di cui all’ Arbitration & Conciliation Act del 1996 (es. vizi formali del procedimento, incapacità delle parti, l’arbitrabilità secondo il diritto indiano dell’oggetto della controversia, il rispetto dell’ordine pubblico indiano, etc.). Positivamente esperito tale vaglio, si dà corso alla seconda fase del procedimento di esecuzione del provvedimento arbitrale estero secondo quanto disciplinato agli articoli 36-74 del Code of Civil Procedure 1908 poiché, una volta che un provvedimento arbitrale straniero è ritenuto esecutivo dal tribunale che ha effettuato il vaglio iniziale, viene eseguito – ai sensi del diritto indiano - come un decreto di quel tribunale e, quindi, equiparato sostanzialmente a una pronuncia nazionale.

L’esecuzione di provvedimenti arbitrali stranieri nel territorio italiano è disciplinata, in attuazione dell’art. III della Convenzione di New York, nel nostro codice di procedure civile. In ogni caso, la procedura di cui agli artt. 839 e 840 cod. proc. civ. ha natura sussidiaria rispetto a quanto previsto nella Convenzione di New York: l’art. 840 cod. proc. civ. - che contiene la normativa di riferimento quanto al riconoscimento e all’esecuzione dei lodi stranieri - fa, infatti, salve le norme delle Convenzioni internazionali, le cui disposizioni hanno valore prevalente. 

Conclusioni
Le considerazioni che precedono portano a consigliare di adottare un regolamento negoziale che prediliga la devoluzione ad arbitri delle eventuali controversie tra le parti. L’esclusione dell’Italia dalla lista dei reciprocating countiries obbliga il soggetto italiano chi si sia dotato di un titolo giudiziale nazionale a dover comunque attendere una nuova pronuncia nel merito - questa volta davanti al giudice indiano – prima di poter realisticamente sperare di ottenere il ristoro attraverso il procedimento esecutivo. 

 

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