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Riforma delle popolari, De Vergottini e Lombardi con Ubi e Banco Bpm

La Corte Costituzionale ha rigettato tutte le questioni sollevate dal Consiglio di Stato nel giudizio sulla legittimità costituzionale del decreto di riforma delle banche popolari

23-03-2018

Riforma delle popolari, De Vergottini e Lombardi con Ubi e Banco Bpm


De Vergottini, con Giuseppe De Vergottini (in foto, a sinistra), e Lombardi Segni, con Giuseppe Lombardi (in foto, a destra), hanno assistito Ubi Banca e Banco Bpm nel giudizio sulla legittimità costituzionale del decreto di riforma delle banche popolari emesso dal governo nel 2015, conclusosi con il rigetto da parte della Corte Costituzionale di tutte le questioni di legittimità sollevate.

All’esito di udienza pubblica svoltasi il 20 marzo 2018, la Corte Costituzionale ha comunicato di aver rigettato tutte le questioni sollevate dal Consiglio di Stato in quanto infondate. In particolare, ha comunicato la Corte, sussistevano i presupposti di necessità e urgenza per l’adozione del decreto legge, la normativa “non lede il diritto di proprietà” e i poteri affidati a Banca d’Italia rientrano nei limiti di quanto consentito dalla Costituzione.

Il giudizio era stato promosso dal Consiglio di Stato con ordinanza del 15 dicembre 2016, che aveva reputato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto di riforma sotto tre distinti profili, relativi: (a) alla carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti per l’adozione dello strumento legislativo del decreto legge; (b) al conferimento del potere, in capo alle banche popolari che procedano alla trasformazione in società per azioni, di limitare - anche del tutto - il rimborso delle azioni oggetto di recesso, anziché del potere di procedere soltanto al relativo differimento; e (c) all’attribuzione a Banca d’Italia del potere di disciplinare le modalità dell’esclusione del rimborso delle azioni oggetto di recesso, nella misura in cui detto potere viene attribuito “anche in deroga a norme di legge” e quindi con il conferimento, in capo all’Autorità di Vigilanza, di un “potere di delegificazione in bianco, senza la previa e puntuale indicazione, da parte del legislatore, delle norme legislative che possano essere derogate e, altresì, in ambiti coperti da riserva di legge”.

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