La Terza sezione del Tar di Milano ha sospeso l'efficacia della
delibera della Autorità per l'energia elettrica e il gas nella parte in
cui impone al legale rappresentante degli operatori soggetti alla Robin
Tax di dichiarare entro il 15 marzo 2009 di aver adottato e attuato
decisioni e disposizioni gestionali dirette a escludere la possibilità
di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione di imposta
prevista dalla stessa Robin Tax. Secondo la relazione presentata al
Parlamento dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ben 36
imprese, quasi tutte operanti nel settore petrolifero, hanno impugnato
la delibera dinanzi al Tar della Lombardia.
La sospensiva è stata ottenuta da Pietro Cavasola (in foto),
naming partner di CMS, e dal suo team per conto di quattro clienti –
Total Italia, Eridis, Totalgaz e Raffineria di Roma – e dal partner Marco Sella di Macchi di Cellere Gangemi, unitamente agli avvocati Bruno Gangemi e Ugo Petronio – per Ies-Italiana energia e servizi spa.
«La delibera»,
spiega Cavasola, «impone a tutte le società del settore energia di
fornire periodicamente dati sui costi di produzione dei prodotti e sui
prezzi, per verificare appunto che sui prezzi al consumo non vengano
trasferite le maggiorazioni derivanti dall'aumento dell'addizionale
Ires. Ma, essendo i prezzi dei prodotti petroliferi liberi, è
impossibile verificare se un aumento di prezzo – che peraltro
risulterebbe minimo – sia conseguente a tale maggiorazione».
La
mancata dichiarazione del rappresentante legale avrebbe esposto gli
operatori a ingenti sanzioni amministrative. Ora occorrerà attendere
l'esito del giudizio di merito, per stabilire quali saranno le sorti
dei provvedimenti adottati dall'Autorità in esecuzione del potere di
vigilanza sul divieto di traslazione dell'addizionale Ires.