Umberto La Commara, name partner di Rosati La Commara, ha vittoriosamente assistito la società Hotel Tiberio, proprietaria della struttura alberghiera Capri Tiberio Palace sita nell’isola di Capri, nella causa contro l’Agenzia delle Entrate all’esito della quale, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma si è pronunciata sulla vexata quaestio concernente l’applicazione dell’art. 1, comma 36, della legge n. 244 del 24.12.2007 (cd Finanziaria 2008), che stabilisce la non rilevanza, ai fini dell’art. 96 del Tuir, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, prevedendo, dunque, una piena deducibilità.
In particolare, il Collegio giudicante ha accolto integralmente la tesi difensiva della società ricorrente avverso un avviso di accertamento emesso dalle Entrate, con cui quest’ultima recuperava a tassazione ai fini Ires un ingente importo asserendo la mancanza in capo alla società verificata sia dei requisiti soggettivi che oggettivi ai fini dell’integrale deducibilità degli interessi passivi.
Più nel dettaglio, dopo aver chiarito la nozione di società immobiliari di gestione e l’interpretazione palesemente restrittiva dell’amministrazione finanziaria secondo cui la disposizione agevolativa troverebbe applicazione solo con specifico riguardo a tale tipologia societaria, si è evidenziato come autorevole dottrina e la più recente giurisprudenza di merito abbiano in realtà negato l’esistenza di qualunque restrizione di carattere soggettivo ed oggettivo all’applicabilità della disposizione in discorso.
Ad ogni modo, si è provato come la società Hotel Tiberio presentasse, nell’anno oggetto di accertamento, tutte le caratteristiche proprie delle immobiliari di gestione, stante il fatto che il valore del patrimonio fosse prevalentemente costituito da beni immobili non utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa e dunque destinati alla locazione.
In conclusione, i giudici di prime cure, nel censurare l’illegittimo operato dell’Agenzia delle Entrate, hanno accertato che Hotel Tiberio possedeva tutti i requisiti per essere classificata come una immobiliare di gestione, atteso che il patrimonio sociale non era costituito da immobili alla cui produzione o al cui scambio era diretta la propria attività, non essendovi nello stesso immobili classificati come immobili merce e per essere stata la struttura alberghiera, sin dal momento del suo acquisto, sempre gestita passivamente ed utilizzata da terzi mediante locazione immobiliare, unitamente all’azienda alberghiera.
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