Satta Romano, con i soci Filippo Satta e Anna Romano (in foto), ha assistito con successo Ericsson davanti al Consiglio di Stato nell'ambito dell'assegnazione di un contratto di appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a banda larga in Abruzzo, Lazio, Marche, Puglia, Toscana e Umbria.
Lo studio ha assistito la società nel procedimento avviato da Eds, ribaltando l’esito del precedente giudizio al Tar.
La fattispecie, in particolare, si riferisce a uno dei lotti della gara che era stato aggiudicato a un raggruppamento di imprese guidato da Ericsson Telecomunicazioni.
Il Tribunale ha riconosciuto la legittimità della stipula del contratto di appalto nonostante una delle mandanti del Rti, nel corso della procedura di gara e prima della stipula del contratto, sia fuoriuscita dal raggruppamento e abbia presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
In particolare, la sentenza ha affermato, da un lato, che il recesso di una delle mandanti dal Rti aggiudicatario non integra di per sé una causa di esclusione, poiché sono sempre consentite modifiche dell’Ati “in riduzione” laddove non abbiano finalità elusive e le società rimanenti posseggano i requisiti per eseguire l’appalto in autonomia.
Dall'altro, la sentenza ha statuito che, nelle more tra il deposito della domanda e l'ammissione al concordato con continuità aziendale, l'impresa che abbia fatto domanda non perde i requisiti generali e speciali per la partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici.
Il recesso dal Rti esercitato in questo caso non è dunque elusivo e non comporta l'esclusione del raggruppamento dalla gara né travolge il contratto stipulato dalle restanti imprese.
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