Stefanelli & Stefanelli, con Andrea Stefanelli (in foto), ha assistito con successo al Tar Sardegna, Labosystem nel ricorso promosso dalla stessa società nei confronti dell’Università di Cagliari e della Momo Line.
La questione riguardava l’affidamento della fornitura di cappe chimiche per i laboratori dell’Università di Cagliari, che era stata inizialmente assegnata a Labosystem ma poi revocata in forza di un parere di precontenzioso rilasciato dall’Anac.
Detto parere peraltro era stato richiesto a gara già conclusa e peraltro neanche dalla 2° classificata (bensì dalla 3° graduata) e né l’Università né Labosystem vi avevano aderito. Di conseguenza il Tar Sardegna ha affermato in primis la “non vincolatività” del parere precontenzioso rilasciato da Anac in quanto le parti interessate non vi avevano aderito, mentre nel merito ha accolto la tesi secondo cui l’esclusione era stata erroneamente disposta, in base a un’interpretazione eccessivamente “restrittiva” della lex specialis.
I prodotti offerti dalla ricorrente possedevano infatti misure standard (in ossequio alla normativa europea Iso di riferimento), oltre a risultare provvisti di certificazione UNI EN 14175 e pertanto la specifica richiesta di una determinata lunghezza (1500 mm), ancorché prevista a pena d’esclusione, non poteva comunque prevalere rispetto al principio del favor partecipationis e a quella della “equivalenza” disposto dall’art. 68 del D.lgs. 50/2016.
Il Tar ha così deciso di disporre la reintegrazione della ricorrente nell’aggiudicazione, contro un’interpretazione della lex specialis “illogica e sganciata dai valori di carattere sostanziale”.
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