Con una recente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale, il Tar Lazio ha manifestato dubbi di legittimità sul sistema dei poteri cautelari e sanzionatori della Consob nei riguardi dei consulenti finanziari, tanto alla luce della Costituzione che della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu). In particolare, con l’ordinanza n. 1043 del 2018, il Tar Lazio – Sez. Seconda Quater, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 (Tuf) in relazione agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., nonché all’art. 4 del Protocollo 7 della Cìedu.
Il giudizio è stato promosso da un consulente finanziario – difeso in giudizio da Francesco Saverio Marini, Ulisse Corea e Andrea Sticchi Damiani – che, per i medesimi fatti, si è visto irrogare cumulativamente dalla Consob sia la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo di un anno a titolo di misura cautelare ex art. 55 Tuf, sia la sospensione dell’Albo per un periodo di quattro mesi a titolo di sanzione ex art. 196 Tuf.
Il giudice amministrativo – nell’accogliere la tesi proposta dai difensori del ricorrente – ha ritenuto che entrambe le misure, per il loro elevato tasso di afflittività, abbiano in realtà natura penale alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e dunque non possano essere irrogate per i medesimi fatti, realizzandosi altrimenti una violazione del principio del ne bis in idem sancito dall’art. 4 del Protocollo 7 della Cedu, al cui rispetto il legislatore italiano è tenuto ex art. 117, comma 1, Cost. La questione sarà ora sottoposta al giudizio della Corte costituzionale, ma non sono affatto esclusi anche ulteriori sviluppi alla Corte di Strasburgo.