Amiconi ha assistito Nuova Rete srl, operatore di rete dell’Emilia Romagna, ottenendo con ordinanza del 04/07/2013 del Tar del Lazio l’accoglimento del ricorso e l’istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati da Nuova Rete, in precedenza esclusa dal bando di riassegnazione delle frequenze per un mero errore materiale non rilevato dall’Amministrazione.
Lo scorso gennaio il Tar del Lazio aveva ordinato al Ministero dello Sviluppo Economico di depositare tutta la documentazione riguardante l’esclusione dalla rassegnazione delle frequenze, i criteri di calcolo e le osservazioni, per rendere evidente al Giudice il procedimento di valutazione compiuto nei confronti della società.
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