Il Tar Lecce ha accolto i ricorsi proposti da Donna Cinzia e da Produzioni Fotovoltaiche M1, titolari rispettivamente di due impianti fotovoltaici di 1 MW ciascuno in Puglia e ottenuto l’annullamento delle previsioni regolamentari per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP). In virtù di un nuovo regolamento introdotto nel marzo 2011, la provincia di Lecce aveva aumentato di oltre 50 volte il canone annuo dovuto dalle società ricorrenti per l’occupazione delle strade provinciali con la linea elettrica interrata. Si trattava quindi di un aumento di costo non preventivato che avrebbe avuto un’incidenza significativa sul business plan delle società. Con l’accoglimento del ricorso, i giudici hanno ritenuto che la provincia avesse esercitato illegittimamente il potere impositivo e che l’aumento fosse illegittimo in quanto gli impianti da fonti rinnovabili e i relativi elettrodotti debbono essere ammessi a fruire del regime agevolativo forfettario essendo aziende assimilate a quelle svolgenti un’attività strumentale ad un pubblico servizio.
Le società ricorrenti sono state assistite da Germana Cassar e Mattia Malinverni, partner e associate dello studio legale Macchi di Cellere Gangemi. «Siamo riusciti a dimostrare che le aziende titolari di impianti di produzione di energia rinnovabile rientrano a pieno titolo nella categoria degli esercenti un’attività strumentale a un pubblico servizio – dichiara Cassar - e sono quindi parificate ai gestori di rete, come Enel e Terna, per quanto concerne il pagamento di tale canone. Con questa sentenza, che si applica a tutti, sarà possibile evitare qualsiasi altro aumento improprio dei costi di gestione perché le provincie non possono espungere dalla categoria le imprese produttrici di energia rinnovabile, pena la violazione dell’art. 63 comma 2 Dlgs. 446 del 1997».
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